Nel contratto di
agenzia quali obblighi informativi gravano sul preponente?
In base all'art. 1749 cc
“Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà
e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la
documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e
fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del
contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine
ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni
commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente
avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre
informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o
del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna
all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi
l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale
esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali
in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.
Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere
effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di
esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per
verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un
estratto dei libri contabili.
È nullo ogni patto
contrario alle disposizioni del presente articolo”.
Con specifico riferimento
aglli obblighi informativi la giurisprudenza ha statuito:
“L'art. 1749, come
modificato dall'art.4 DLGS 65 del 1999, ha imposto al preponente lo
specifico obbligo di mettere a disposizione dell'agente la
documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento
dell'incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un
estratto conto, quanto più dettagliato, delle provvigioni dovute.
L'agente è, dunque, titolare di un vero e proprio diritto
all'accesso ai libri contabili in possesso del preponente che siano
utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una
gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e
correttezza. Ne deriva che la richiesta di esibizione documentale
avanzata in giudizio dall'agente non può essere considerata generica
ed inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria, atteso che,
trattandosi di documenti nell'esclusiva disponibilità del preponente
ed indispensabili ai fini previsti dagli artt. 1748 e 1751, il
preponente ha comunque l'obbligo, in ossequio al dovere di lealtà e
buona fede, anche indipendentemente dall'ordine del giudice, di porli
a disposizione dell'agente che deve, tuttavia, dedurre e dimostrare
l'interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende
rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti, determinati o
determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza.
Cass. civ. Sez. lavoro, 29/09/2016, n. 19319
Il nuovo testo
dell'art. 1749 cc, come sostituito dall'art, 4 del dlgs 65/1999,
nello stabilire il principio di carattere generale che il preponente,
nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede, ha
posto a carico del preponente medesimo, al fine di una gestione
trasparente del rapporto, lo specifico obbligo di mettere a
disposizione dell'agente la documentazione e le informazioni
necessarie all'espletamento dell'incarico, e di consegnare, quanto
meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più analitico
possibile, delle provvigioni dovute; ha riconosciuto all'agente il
diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni
necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed,
in particolare, un estratto dei libri contabili; ed ha infine
sanzionato con la nullità ogni patto contrario. Ciò significa che,
attualmente, l'agente è titolare di un vero e proprio diritto
all'accesso a tutti i documenti - in possesso del preponente - che
sono utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per
una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona
fede e correttezza. Di conseguenza, il preponente, ove richiesto
(anche giudizialmente), ha un vero e proprio obbligo di fornire la
documentazione e le informazioni richieste dall'agente al fine di
consentire l'esatta ricostruzione, anche contabile, del rapporto di
agenzia. Da ciò consegue che la richiesta di esibizione
documentaleavanzata in giudizio dall'agente non può essere
considerata generica ed inidonea a colmare un'eventuale lacuna
probatoria, giacché, trattandosi di documenti nella esclusiva
disponibilità della preponente e indispensabili ai fini previsti
dall'art. 1751 cc, la preponente convenuta aveva comunque l'obbligo,
in esecuzione del dovere di lealtà e buona fede - anche
indipendentemente dall'ordine del giudice - di porli a disposizione
dell'agente così come previsto dalla legge. L'unico strumento,
sostanziale e processuale, che l'agente ha a disposizione per far
valere il suo diritto all'indennità ex art. 1751 cc, è quello di
accedere, ex art. 1749 c.c., ai ai documenti , in possesso della
società preponente, dai quali poter desumere l'esatta situazione
contabile esistente tra le parti, lo sviluppo del fatturato e la
gestione della clientela. App. Bologna Sez. lavoro, 25/08/2007
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