Quali sono i diritti ed i doveri del preponente e dell'agente secondo l'accordo economico collettivo degli agenti di commercio sottoscritto da Confccoperative, Confcommercio, Confesercenti, F.N.A.A.R.C., FIARC, USARCI, Filvams, Fisascat, Uiltucs e Ugl Terziario?
In base all'art. 4
L’agente o rappresentante, nell’esecuzione dell’incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.
In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
È nullo ogni patto contrario.
Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine.
Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattati, e fornire all’agente o rappresentante le notizie necessarie per l’esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire l’agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
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