Quali sono i trattamenti retributivi ricadono nella solidarietà ex art. 29
Dlgs 276 del 2003 ?
La recente Cassazione
19/05/2016, n. 10354 “la locuzione normativa "trattamenti
retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale,
con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del dlgs 276 del 2003
art. 29 comma 2 il committente, che rimane estraneo alle vicende
relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso
rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che
il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti”.
Nello specifico la corte
ha esaminato i buoni pasto, l'indennità sostitutiva delle ferie e le
rol.
Buoni pasto:
“secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa
dal collegio, il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire
in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore
di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione,
allorchè il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere
assistenziale, anzichè un corrispettivo obbligatorio della
prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della
relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento
causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato,
sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto”
(Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212;
Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass.
8 settembre 20104, n. 18852). Il valore dei pasti o il cd. buono
pasti, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della
retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere
assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente
occasionale (Cass. 6 luglio 2015, n. 13841).
Indennità sostitutiva
delle ferie non fruite: “è in prevalenza attribuita una
natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare
il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo,
con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio
dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per
la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di
corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur
essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in
quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11
settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non
addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341;
Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). Appare allora evidente come la
locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva
in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di
lavoro ai sensi delDlgs 276 del 2003, art. 29 comma 2il committente,
che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro,
debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura
retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a
corrispondere ai propri dipendenti:con la conseguenza dell'esclusione
da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per
le ragioni illustrate, non ha una tale natura”1
ROL “ha
invece natura retributiva (qualificata indubbiamente tale anche da:
Cass. 23 ottobre 2014, n. 22546), per la sua coessenzialità alla
prestazione dell'attività lavorativa (arg. anche da: Cass. 8 luglio
2008, n. 18707), nella flessibilità della sua modulazione,
remunerata da una specifica indennità, specificamente compresa quale
elemento (ulteriore) della retribuzione dagli artt. 63, p.to 1.2,
lett. q) e 78 del CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile
2003: sicchè essa rientra a pieno titolo tra i trattamenti
retributivi che il committente è tenuto a garantire”.
Nella giurisprudenza di
merito sono state analizzate le seguenti ulteriori voci
Indennità sostitutiva
del preavviso: “La responsabilità solidale tra committente
e appaltatore, introdotta dall'art.29 Dlgs 276 del 2003, si estende
anche all'indennità sostitutiva del preavviso conseguente alle
dimissioni per giusta causa, avendo tale emolumento natura
retributiva e non anche risarcitoria. La tesi dell'esclusione della
natura risarcitoria della indennità per preavviso è, difatti,
affermata in giurisprudenza di legittimità e condivisa da questo
giudicante. L'assoggettamento dell'indennità per preavviso non
lavorato a contribuzione previdenziale trova, difatti, causa non
nella permanenza del rapporto di lavoro e del rapporto previdenziale,
ma nella natura retributiva dell'indennità medesima, che concorre a
formare la base pensionabile (Cass. civ., sez. lav., 15 maggio 2013,
n. 12095; nel senso dell'esclusione della natura risarcitoria
dell'indennità cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2013, n.
4192). Trib. Milano Sez. lavoro, 27/01/2015
1Contra:
“Analogo discorso deve farsi con riferimento alle indennità
sostitutive di ferie, ex festività e permessi, la cui natura
retributiva e non risarcitoria è stata in sede di legittimità
espressamente riconosciuta in quanto emergente dall'assoggettamento
a imposta sul reddito delle persone fisiche (Cass. civ., sez. VI, 16
aprile 2014, n. 8915), mentre in altre occasioni ne è stata
riconosciuta la natura mista risarcitoria e retributiva, in quanto
non soltanto connessa a compensare il danno derivante dalla perdita
di un bene determinato, ma anche retributivo, poichè scaturente dal
sinallagma contrattuale e dal corrispettivo dell'attività
lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito
avrebbe dovuto essere non lavorato” (Cass. civ., sez. lav. 11
settembre 2013, n. 10836). Trib. Milano Sez. lavoro, 27/01/2015
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