martedì 4 ottobre 2016

Quali sono i trattamenti retributivi ricadono nella solidarietà ex art. 29 Dlgs 276 del 2003 ?

La recente Cassazione 19/05/2016, n. 10354 “la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del dlgs 276 del 2003 art. 29 comma 2 il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti”.

Nello specifico la corte ha esaminato i buoni pasto, l'indennità sostitutiva delle ferie e le rol.

Buoni pasto: “secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal collegio, il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorchè il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anzichè un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto” (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 8 settembre 20104, n. 18852). Il valore dei pasti o il cd. buono pasti, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 6 luglio 2015, n. 13841).

Indennità sostitutiva delle ferie non fruite: “è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). Appare allora evidente come la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi delDlgs 276 del 2003, art. 29 comma 2il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti:con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura”1

ROL “ha invece natura retributiva (qualificata indubbiamente tale anche da: Cass. 23 ottobre 2014, n. 22546), per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (arg. anche da: Cass. 8 luglio 2008, n. 18707), nella flessibilità della sua modulazione, remunerata da una specifica indennità, specificamente compresa quale elemento (ulteriore) della retribuzione dagli artt. 63, p.to 1.2, lett. q) e 78 del CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003: sicchè essa rientra a pieno titolo tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire”.


Nella giurisprudenza di merito sono state analizzate le seguenti ulteriori voci

Indennità sostitutiva del preavviso: “La responsabilità solidale tra committente e appaltatore, introdotta dall'art.29 Dlgs 276 del 2003, si estende anche all'indennità sostitutiva del preavviso conseguente alle dimissioni per giusta causa, avendo tale emolumento natura retributiva e non anche risarcitoria. La tesi dell'esclusione della natura risarcitoria della indennità per preavviso è, difatti, affermata in giurisprudenza di legittimità e condivisa da questo giudicante. L'assoggettamento dell'indennità per preavviso non lavorato a contribuzione previdenziale trova, difatti, causa non nella permanenza del rapporto di lavoro e del rapporto previdenziale, ma nella natura retributiva dell'indennità medesima, che concorre a formare la base pensionabile (Cass. civ., sez. lav., 15 maggio 2013, n. 12095; nel senso dell'esclusione della natura risarcitoria dell'indennità cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2013, n. 4192). Trib. Milano Sez. lavoro, 27/01/2015

1Contra: “Analogo discorso deve farsi con riferimento alle indennità sostitutive di ferie, ex festività e permessi, la cui natura retributiva e non risarcitoria è stata in sede di legittimità espressamente riconosciuta in quanto emergente dall'assoggettamento a imposta sul reddito delle persone fisiche (Cass. civ., sez. VI, 16 aprile 2014, n. 8915), mentre in altre occasioni ne è stata riconosciuta la natura mista risarcitoria e retributiva, in quanto non soltanto connessa a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato, ma anche retributivo, poichè scaturente dal sinallagma contrattuale e dal corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato” (Cass. civ., sez. lav. 11 settembre 2013, n. 10836). Trib. Milano Sez. lavoro, 27/01/2015   

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