martedì 18 ottobre 2016

Come è regolamentato il preavviso nel ccnl turismo confesercenti?


CAPO II – PREAVVISO 

Articolo 177

(1) Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti: 

a) fino a 5 anni di servizio compiuti:

Quadri A e B quattro mesi 
livello I due mesi
livello II e III un mese
livello IV e V 20 giorni 
livello VIS, VI e VII 15 giorni

b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

Quadri A e B cinque mesi 
livello I tre mesi
livello II e III 45 giorni
livello IV e V 30 giorni 
livello VIS, VI e VII 20 giorni

c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:

Quadri A e B sei mesi 
livello I quattro mesi
livello II e III due mesi 
livello IV e V 45 giorni
livello VIS, VI e VII 20 giorni


(2) Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione. 

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

Articolo 178

(1) Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l’intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all’articolo 316. 

(2) Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso. 

(3) Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente. 

(4) Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso. 

CAPO III – DIMISSIONI 

Articolo 179 

(1) Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere presentate con disdetta scritta e con i termini di preavviso stabiliti all’articolo 177 ferme restando in difetto le norme di cui all’articolo 178. 

(2) Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario l’indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto. 

Articolo 180


(1) Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 187. 

GIUSTA CAUSA

Articolo 181

(1) Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del preavviso. 

(2) Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l’onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli articoli 178 e 187 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali. 



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