Posso rinunciare al TFR o ai suoi accantonamenti in corso del rapporto di lavoro?
Per Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-11-2015, n. 23087:
La Corte distrettuale, pervero, ha negato che la fattispecie concreta attenesse ad una preventiva disposizione di diritti non ancora sorti nè maturati, con conseguente nullità dell'atto di disposizione, poichè il lavoratore era in grado in quel momento, di rappresentarsi le proprie spettanze di fine rapporto concernenti il pregresso periodo di lavoro.
Tale assunto vulnera, tuttavia, il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadito, alla cui stregua, atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, eart. 1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato (cfr. Cass. 7-3-05 n. 4822).
5.2 La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali non è infatti annullabile previa impugnazione da proporsi nei termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti" (Cass. 14-12-98 n. 12548).
La considerazione che non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del TFR, essendo il lavoratore ancora in servizio al momento dell'atto di disposizione, è determinante ai fini della soluzione della delibata questione, giacchè per lo scrutinio di legittimità e validità della rinuncia, non basta. l'accantonamento delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del soggetto e quindi l'eventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, in relazione all'art. 1325 c.c..
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