La violazione del dovere di fedeltà impone che la condotta sia produttiva di danno?
Il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività. .Cass 24/10/2017, n. 25147 (conf. Cass. 30/01/2017 n. 2239)
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