giovedì 12 ottobre 2017

Quando la giurisprudenza considera presenti i caratteri della discontinuinità per gli autisti?


Per la giurisprudenza:

"Non possono ritenersi discontinue le mansioni del lavoratore che risulti essere stato addetto in genere, oltre che alle mansioni di autista, a piccole incombenze all'interno dello stabilimento del datore di lavoro". Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-10-2015, n. 19738

"In ipotesi di lavoro "discontinuo", nella specie svolto dall'autista adibito al trasporto delle merci, le attese non lavorale non si computano nell'orario di lavoro effettivo, ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario (sulla base del contratto collettivo applicabile o ai sensi dell'art. 2108 c.c.), nel caso in cui il dipendente sia rimasto, in tali frangenti temporali, libero di trascorrere le pause senza alcun vincolo di disponibilità nei confronti del datore di lavoro.
I due dedotti motivi, esaminati congiuntamente perché logicamente connessi, sono infondati.
Nella ipotesi di lavoro discontinuo, come quello del caso in esame di autista adibito al trasporto di merci, questo è caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente o non rimane assoggettato ad alcun obbligo specifico di facere e, può, quindi, ricostituire le proprie energie psicofisiche; oppure è tenuto, durante le pause di attesa, a rimanere a disposizione del datore di lavoro.
Nel primo caso egli non ha diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario, anche se le pause di attesa eccedano l'orario normale di lavoro, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto collettivo di lavoro; nel secondo caso, invece, se la pausa di attesa eccede l'orario normale di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto al compenso per lavoro straordinario o ai sensi dell'art. 2108 c.c. o secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
In tale ultima ipotesi il lavoratore per avere diritto al compenso per lavoro straordinario ha l'onere di provare che è rimasto a disposizione del datore di lavoro anche con eventuale svolgimento di attività complementari e non già a riposo con libertà di scelta sul modo di trascorrere la pausa di attesa. (v, 
pronunce di questa Corte n. 2829 del 5 aprile 1990; n. 729 del 24 gennaio 1997) Cass. civ. Sez. lavoro, 20/04/2004, n. 7577

"Non possono ritenersi discontinue le mansioni del lavoratore che risulti essere stato addetto in genere, oltre che alle mansioni di autista, a piccole incombenze all'interno dello stabilimento del datore di lavoro". Cass. civ. Sez. lavoro, 28/01/1999, n. 768


"Non è in contrasto con l'art. 2108 c.c. l'interpretazione del giudice di merito il quale - affermata la natura retributiva dell'indennità di trasferta goduta dall'autista per l'attività svolta fuori sede eccedente l'orario giornaliero contrattuale - aveva escluso che competesse, per la stessa attività, il diritto al compenso per lavoro straordinario, poichè la disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista da detta norma, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 e dal r.d. 10 settembre 1923 n. 1955, mentre non è estensibile al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo. (Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 65 del c.c.n.l. degli addetti al settore terziario)". Cass. civ. Sez. lavoro, 21/01/1999, n. 546


Nella giurisprudenza di merito


Al prestatore di lavoro con mansioni di autista e pertanto appartenente al personale viaggiante, comandato in trasporti extraurbani, percettore dell'indennità di trasferta e operante in attività discontinua, con tempi di presenza a disposizione non coincidenti con il tempo di lavoro effettivo, è applicabile l'art. 11-bis del c.c.n.l. autotrasporto e spedizione merci, il quale prevede che il dipendente vada retribuito sino alla quarantottesima ora con il compenso ordinario e da tale ora con le maggiorazioni per lo straordinario. Qualora la porzione di indennità di trasferta erogata al lavoratore in misura superiore a quella contrattualmente prevista, e costituente trattamento di miglior favore, vada in realtà a coprire lo straordinario effettuato, non sussistono le condizioni per conservare tale trattamento, avendo esso un titolo diverso da quello apparente.Trib. Torino, 19/12/2000



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