Entro quali limiti i contratti integrativi aziendali pubblici possono essere denunciati in sede di legittimità ai sensi dell'art.63 comma 5 dlgs 165 del 2001?
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/07/2022, n. 21919
La regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione. Pertanto, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati " non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità " nonché a depositare il relativo contratto integrativo.
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