La rinuncia al licenziamento può essere effettuata anche al di fuori delle sedi ex art. 2113 cc
Cass. 13/07/2022, n. 22158
Il lavoratore può disporre liberamente del diritto di impugnare il licenziamento, facendone oggetto di rinunce o transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 c.c., che considera invalidi e perciò impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi.
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