In caso di assenza di prestazione quando non vanno versati i contributi?
Cass. 13/07/2022, n. 22127
L'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro ha il suo presupposto nella sussistenza dell'obbligo retributivo ed è commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"); essa è dovuta nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione, od unilaterale sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di costui, mentre non spetta, a causa della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e della corrispettività delle prestazioni, nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa; sicchè, nei casi di mancata esecuzione della prestazione, deve sempre essere accertata la ragione per la quale non è stata resa.
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