giovedì 7 luglio 2022

 Entro quale misura puo' essere decurtata la pensione di reversibilità  in caso di percezione di altri redditi?



Corte cost., 30/06/2022, n. 162

Con riferimento alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico ma, in ogni caso, entro i binari della non irragionevolezza. L'art. 1, comma 41, terzo e quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 deve essere dichiarato, dunque, costituzionalmente illegittimo, in quanto non è rispettoso del criterio di ragionevolezza, nella parte in cui consente all'istituto previdenziale di applicare decurtazioni del trattamento di reversibilità in misura superiore ai redditi aggiuntivi goduti dal beneficiario nell'anno di riferimento e ciò in quanto risulta alterato, in tal modo, il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, il quale si trova esposto a un sacrificio economico che si pone in antitesi rispetto alla ratio solidaristica propria dell'istituto della reversibilità.

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