Quando le cuase di lavoro non sono soggette al pagamento del contributo unificato?
Cass. 13/07/2022, n. 22110
Secondo l'art. 9, comma 1-bis, T.U. n. 115 del 2002, nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76, sono soggette al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), e co. 3. Essa infatti prevede una esenzione dal contributo, a beneficio delle parti che siano titolari di redditi non superiori ad una certa soglia, che il giudice non è in grado di verificare e che, per di più, potrebbe venir meno sulla base degli esiti dei controlli svolti dagli organi a ciò deputati.
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