Che regime sanzionatorio deriva dalla violazione dell'art.2110 cc in caso di applicabilità dell'art. 18 della L. 300 del 1970?
Cass. 28/07/2022, n. 23674
È nullo il licenziamento intimato solo per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, cod. civ. All'affermazione della nullità del licenziamento in discorso non osta l'avere il vigente testo dell'art. 18 L. n. 300 del 1970 (come novellato ex lege n. 92 del 2012) collocato la violazione dell'art. 2110 comma 2, cod. civ., nel comma 7 anziché nel comma 1, con conseguente applicazione del regime reintegratorio attenuato anziché pieno
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