Quali limiti ai licenziamenti ha imposto il decreto 14 agosto 2020 n. 104 per far fronte all'emergenza Covid?
l' Art. 14 prevede:
1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei
trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del
presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
di appalto.
2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa al
datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7
della medesima legge.
3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei caso in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa
ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia
disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello
stesso.
4. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto
di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3
della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo', in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
revocare in ogni tempo il recesso purche' contestualmente faccia
richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui
agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal
caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione
di continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.
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