Quando si ha rischio elettivo nell'infortunio in itinere?
Cass. Ord., 08/09/2020, n. 18659
In tema di infortuni sul lavoro, a seguito della modifica dell'art. 2, comma 3°, T.U. n. 1124/1965, la nozione di rischio elettivo rilevante al fine di escludere l'indennizzabilita dell'infortunio in itinere va circoscritta al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al c.d. percorso normale tra casa e lavoro.
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