sabato 19 settembre 2020

L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore va fatto al lordo? 



Cass. Ord., 03/09/2020, n. 18333

L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, ove il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di versamento contributivo perché in tal caso anche la quota gravante sul lavoratore resta a carico del datore; difatti, se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, può legittimamente operare la relativa trattenuta sulla retribuzione; se, invece, il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, la stessa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dagli artt. 19 e 23 della L. 4 aprile 1952 n. 218, che il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere detta quota; dal che discende che l'intero credito, in sede fallimentare, segue nell'ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria.

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