La violazione della reiterazione del termine nei rapporti con il pubblico impiego che risarcimento origina?
Cass. 03-03-2020, n. 5740
Con l'unico motivo del ricorso principale la Croce Rossa Italiana ha impugnato il capo della sentenza d'appello in cui si è ritenuto applicabile al credito risarcitorio da illegittima reiterazione di contratti a termine la prescrizione ordinaria decennale ed ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1337, 1338, 2087 c.c., e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36;
6. ha premesso di avere col ricorso in appello (terzo motivo) denunciato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata anche rispetto alla domanda di risarcimento danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine;
7. ha sostenuto che il diritto al risarcimento del danno previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, abbia natura precontrattuale; tale danno infatti deriverebbe non dalla mancata esecuzione della prestazione lavorativa a causa dell'inadempimento datoriale, bensì dall'impiego di risorse e tempo per un rapporto di lavoro precario in vista di una stabilizzazione mai verificatasi; in altri termini, verrebbe in gioco la lesione dell'interesse negativo a non essere coinvolti in rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi;
8. ha escluso che il danno di cui all'art. 36 cit., potesse considerarsi come derivante dalla mancata conversione in rapporto a tempo indeterminato in quanto lo stesso risulterebbe correlato alla lesione di un interesse non meritevole di tutela in base al disposto dell'art. 97 Cost.;
9. ha affermato che la responsabilità di cui all'art. 36 cit., in quanto di natura precontrattuale è soggetta alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2947 c.c.;
10. il ricorso principale è infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte sul danno di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36;
11. come si legge in Cass., S.U. n. 5072 del 2016, il danno di cui all'art. 36 cit., non deriva dalla mancata conversione in rapporto a tempo indeterminato e quindi dalla perdita del posto di lavoro, a cui il dipendente non avrebbe mai avuto diritto non avendo superato un concorso pubblico per un posto stabile. Il danno per il dipendente pubblico conseguente alla reiterazione di plurimi contratti a termine è altro: il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore; è il cit. art. 36, comma 5, che definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante dalla perdita di un posto di lavoro;
12. in quanto derivante dalla esecuzione del contratto concluso in violazione di norme imperative, il danno risarcibile in base al cit. art. 36, comma 5, è un danno da responsabilità contrattuale, così definito nella citata pronuncia delle Sezioni Unite, il cui risarcimento deve comprendere, ai sensi dell'art. 1223 c.c., sia la perdita subita, nella specie dal lavoratore, sia il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta;
13. ai fini della misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, le Sezioni Unite cit., adottando una interpretazione conforme al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), hanno fatto riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto;
14. da quanto detto discende che il danno risarcibile ai sensi del citato art. 36, ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass. n. 9402 del 2017 in motivazione; n. 14996 del 2012; n. 12697 del 2001);
15. la sentenza d'appello si è attenuta ai principi appena richiamati e si sottrae pertanto alle censure di violazione di legge proposte col motivo di ricorso in esame;
16. da quanto detto discende il rigetto del ricorso principale, risultando assorbito il ricorso incidentale condizionato;
17. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;
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