Come è stata regolamentata la proroga degli ammortizzatori sociali dal DL 137 del 2020?
Art. 12.
(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario
e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di
licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)
1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di
Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione
in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo
le modalita' previste al comma 2. Le sei settimane devono essere
collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31
gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei
settimane costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta
con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente
richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi
successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle
sei settimane del presente comma.
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono
riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia' interamente
autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo
autorizzato, nonche' ai datori di lavoro appartenenti ai settori
interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita'
economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda
per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al
comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello
del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno
avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che non
hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti
per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attivita' di
impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro
appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o
limitazione delle attivita' economiche e produttive di cui al comma
2.
4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il
datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione,
nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui
al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente
articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla
domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il
datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal periodo di paga
successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota
del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le
necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti
richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle
quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi
i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto-legge.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al
presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro e' tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima
applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al
trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente
decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo
periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente.
7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai
trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in
applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il
10 settembre 2020, e' fissata al 31 ottobre 2020.
8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito
complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno
2021 ed e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma
sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione,
relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del
limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate
successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato
nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresi',
preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge.
11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa
ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori
e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia
disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello
stesso.
12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo
di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni
di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno
ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa
integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in
termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per
l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle
amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui
all'articolo 11, comma 1.
14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da
Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a
loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane,
fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di
integrazione salariale gia' fruite nel mese di giugno 2020, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e
applicato su base mensile.
15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la
frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente
presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione
salariale di cui al presente articolo.
16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e' concesso ai sensi
della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in
61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori
entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente
articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo
valutate in 3 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
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