Con il rito Fornero può essere richiesta in via subordinata la tutela obbligatoria?
Tribunale Roma Sez. lavoro, 27/10/2020
Il Rito Fornero è applicabile quando alla domanda svolta in via principale di impugnativa del licenziamento ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 si accompagni, in via subordinata, domanda di tutela obbligatoria, unica in fatto applicabile per difetto del requisito dimensionale, fondandosi l'una e l'altra su identici fatti costituitivi e costituendo la seconda tutela, seppur meramente risarcitoria, di tipo omogeneo seppur di ampiezza minore. La scelta di ampliamento dell'applicabilità delle tutele apprestate dalla legge n. 92 del 2012 trova ragione in un'interpretazione estensiva della disciplina in esame, la quale consenta di evitare la parcellizzazione dei giudizi in modo che da un'unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un solo processo.
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