Come si determina la retribuzione ex art. 36 Cost.?
Cass. 10014 del 2016: “Va
disatteso altresì, il secondo profilo di doglianza, con il quale si critica la
sentenza impugnata per il mancato computo nella determinazione delle differenze
retributive liquidate, degli scatti di anzianità e della quattordicesima mensilità oltre che del calcolo
dei relativi importi nel t.f.r. La pronuncia è infatti conforme a diritto,
collocandosi nel solco dei principi affermati da questa Corte, che vanno qui
ribaditi, alla cui stregua "In tema di adeguamento della retribuzione ai
sensi dell'art.
36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna
delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a
parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli
titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta
retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna
qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi
aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori
rispetto alla tredicesima ". (vedi
ex aliis, Cass. 4/12/2013 n. 27138, Cass. 4/6/2008 n. 14791). Il contratto
collettivo di settore, rappresenta, infatti, il più adeguato strumento per
determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente
ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della
giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi
aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (Cass. 18/3/2004 n.5519).
Si tratta di principi con i quali questa Corte ha definito con continuità la
disciplina delle fattispecie in cui non rinvenga applicazione diretta del c.c.n.l.
di settore e sia d'uopo il ricorso ai parametri della retribuzione adeguata
secondo i canoni di rango costituzionale, e dai quali non vi sono motivi per
discostarsi.
Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
04/12/2013, n. 27138 In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.,
il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle
organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il
contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli
previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta
retribuzione, costituita dai minimi retributivi
stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva e con
esclusione, pertanto, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e
delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima. Ne consegue che per la
determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di
subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di
pronta reperibilità, in quanto voce retributiva tipicamente contrattuale.
(Cassa con rinvio, App. Roma, 03/08/2010)
Ed ancora: “ il giudice, per valutare la sufficienza della retribuzione del lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., può utilizzare la disciplina
collettiva del diverso settore come parametro di raffronto e quale criterio
orientativo, limitatamente alla retribuzione base senza riguardo per gli altri
istituti contrattuali ed esclusa ogni automatica applicazione. (Cassa con
rinvio, App. Venezia, 21 Maggio 2004) …
Dello stesso avviso la giurisprudenza di
merito:
Tribunale Ascoli Piceno Sez. lavoro,
19/02/2016
In tema di adeguamento della retribuzione ex art 36 Cost.,
il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle
organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il
contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli
previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta
retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna
qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi
aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla
tredicesima.
Tribunale Milano Sez. lavoro,
08/04/2015
In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.,
il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle
organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il
contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli
previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta
retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna
qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi
aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla
tredicesima.
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