Quando si ha illegittima modifica della contestazione disciplinare?
Tribunale Pavia Sez. lavoro, 07/12/2020
In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito. (Nel caso di specie, relativo ad un licenziamento intimato ad un lavoratore responsabile dell'investimento di un collega mentre era intento, presso il piazzale interno dello stabilimento aziendale, a condurre un carrello elevatore, il giudice lombardo ha ritenuto che una descrizione più accurata del fatto, quale quella contenuta nella lettera di recesso rispetto a quella indicata nella contestazione, non fosse tale da integrare una violazione del principio d'immutabilità della contestazione, posto che i fatti considerati erano ontologicamente gli stessi e senza che il licenziamento avesse trovato fondamento in circostanze nuove e non espresse in precedenza.)
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