Ai contratti di somministrazione a tempo determinato si applica il diritto di precedenza previsto per il rapporti a termine?
In forza dell’art. 34 Dlgs 81 del 2015 comma 2: In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
L’art. 24 espressamente escluso
dalla norma è quello che regolamenta il diritto di precedenza dei lavoratori a
termine:
Art. 24. Diritti di
precedenza
1. Salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di
uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il
congedo di maternità di cui al Capo III del decreto
legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito
nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di
lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a
conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime
lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1,
il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni
già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a
tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di
precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello
stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4. Il diritto di precedenza
deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19,
comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per
iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed
entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue
una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
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