Nei cambi di appalto si applica in caso di licenziamento la l. 223 del 1991?
In base all’art. 7 dl 248 del 2007 comma 4 bis:
“Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di
tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in
appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza
del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del
personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un
nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 24 della l. 1991 n. 223, e successive modificazioni, in materia di
licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda
subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi
collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative”
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