Come è disciplinato il periodo di prova nel ccnl aziende termali?
Art. 14
I. L’assunzione
in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di prova non superiore
a:
1° livello
super (A e B) mesi 6
1° livello
mesi 6
2° livello
mesi 3
3° livello
mesi 1 / 1/2
4° S e 4°
livello mesi 1
5° livello
giorni 20
6° livello
giorni 15
II. Durante il
periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi
previsti dal presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal
contratto stesso.
III. Durante
il periodo di prova ciascuna della parti può, in qualsiasi momento, risolvere
il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità.
IV. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore
ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati, ai
ratei di 13^ e 14^ mensilità, al TFR ed alle ferie maturate ove spettanti.
V. Qualora
alla scadenza del periodo di prova l’Azienda non proceda alla disdetta del
rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo
stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.
VI. I periodi
di prova di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche ai
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o
superiore a 12 mesi. Per i contratti di durata inferiore a 12 mesi il periodo
di prova è pari al 50% della durata del periodo di prova prevista per le
assunzioni a tempo indeterminato.
VII. Saranno
esenti dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato presso la
stessa Azienda e per le stesse mansioni nel triennio precedente
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