mercoledì 9 marzo 2016

Come e' regolamentato il tfr nel ccnl acconciatura ed estetica?


In base all'Art. 39 Trattamento di fine rapporto:

In caso di licenziamento o dimissioni al lavoratore sarà corrisposta una indennità  pari a:


a) per l'anzianità maturata precedentemente al 1o gennaio 1967:
- quattro giorni di retribuzione globale di fatto al momento della risoluzione del rapporto per il primo anno e due giorni per ogni anno successivo, come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 novembre 1947;


b) per l'anzianità maturata dal 1o gennaio 1967 al 31 dicembre 1971: - quattro giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto;


c) per l'anzianità maturata dal 1o gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1974: - sei giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto;


d) per l'anzianità maturata dal 1o gennaio 1975 fino al 31 maggio 1977: - otto giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto, con esclusione della indennità di contingenza maturata dal 1o febbraio 1977;


e) per l'anzianità maturata dal 1o gennaio 1980: - 15 giorni ogni anno di servizio compiuto calcolata sulla retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto, con esclusione della indennità di contingenza maturata dal 1o luglio 1977.

Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese; sarà considerato mese intero la frazione superiore a 15 giorni. A partire dal 1o gennaio 1990 si corrisponderà il t.f.r. nella misura di 30/30. 

Nessun commento:

Posta un commento