Come sono regolamentate le dimissioni e la risoluzione consensuale a
partire dalla data del 12 marzo 2016?
Con l’articolo 26 del Dlgs 151 del 2015 le modalità di convalida
e di trasmissione delle dimissioni sono state modificate con superamento delle
regole stabilite dall’art. 4 commi da 17 a 23-bis della legge 92 del 2012.
Secondo la norma in particolare: “1. Al di fuori delle ipotesi di cui
all'articolo 55 comma 4 del dlgs 151 del 2001, e successive modificazioni, le
dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente
con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e
trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro
competente”
La norma imponeva la preventiva
emanazione di un decreto del Ministero del lavoro che regolamentasse le
modalità di trasmissione: una volta emanato la nuova procedura sarebbe stata
operativa dal sessantesimo giorno[1].
Il DM è stato emanato in data 15
dicembre 2015 e pubblicato in data 11 gennaio 2016 quindi è divenuto operativo
il sessantesimo giorno successivo la sua pubblicazione per sicurezza a far data
dal 11 marzo 2016).
Il decreto individua le seguenti
definizioni (art. 2):
a) «modulo»: il modello con
il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro
per dimissioni o risoluzione consensuale o di revocare tale volontà;
b) «soggetti abilitati»: i
patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di
certificazione di cui agli art. 2, comma 1, lettera h), e 76 del Dlgs 2003
n. 276, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore;
c) «sistema informatico
SMV»: il sistema informatico messo a disposizione dei lavoratori e dei soggetti
abilitati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'art.
26 comma 3 del Dlgs 151 del 2015;
d) «codice identificativo del modulo»: il codice
alfanumerico rilasciato dal sistema informatico SMV attestante il giorno e
l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore con le modalità di cui
all'art. 3, comma 3;
e) «data certa di trasmissione»: la data risultante
dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il
modulo è stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati.
L’art. 2 stabilisce:
1. Per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca è adottato il modulo di
cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui al comma 1 è reso disponibile ai lavoratori e
ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali www.lavoro.gov.it, con le modalità tecniche di cui all'allegato B[2], che forma parte
integrante del presente decreto.
3. Il modulo di cui al comma 1 è inoltrato alla casella di posta
elettronica certificata del datore di lavoro con le modalità stabilite
nell'allegato B, il quale stabilisce, altresì, le modalità di trasmissione del
modulo alla Direzione territoriale del lavoro competente e i caratteri di non
contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o
risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volontà.
****
La revoca
In base al comma 2 dell’art. 26
del Dlgs 151 del 2001 entro sette giorni
dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare
le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
Le sanzioni
Salvo che il fatto costituisca
reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con
la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e
l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali
del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981 n. 689.
Esclusioni
Le nuove norme non sono
applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la
risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’art. 2113 quarto comma
cc o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del
Dlgs 276 del 2003.
[1] 8.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4
della legge 28 giugno 2012 n. 92.
[2] Allegato
B
Modalita' tecniche
Modalita' tecniche
Nel
presente allegato è illustrata la procedura per la trasmissione del modulo per
le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, che garantisce, in
particolar modo:
il
riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento (verifica
dell'identità);
l'attribuzione
di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
la
revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;
l'intervento
di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle
operazioni di trasmissione e revoca.
Un
aspetto importante riguarda la verifica dell'identità del soggetto che effettua
l'adempimento. Questo controllo, necessario al fine di prevenire dimissioni o
risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, poggia
sull'applicazione del seguente vincolo: l'accesso alle funzionalità,
disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo
per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, è possibile solo se
l'utente è in possesso del codice personale I.N.P.S. (PIN I.N.P.S.). L'accesso
alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link
specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia
sull'anagrafica delle utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della
tipologia dell'utente, e sull'autenticazione tramite il PIN I.N.P.S. per il suo
riconoscimento certo. Il possesso del PIN I.N.P.S. non sostituisce le
credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior
livello di sicurezza al riconoscimento.
La
richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all'I.N.P.S., accedendo al
portale I.N.P.S.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN.
Il
possesso dell'utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso
in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto
abilitato (art. 26 comma 4, del dlgs 151 del 2015). Quest'ultimo deve
utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità e quindi
assumersi la responsabilità dell'accertamento dell'identità del lavoratore che
richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF
prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per
la loro revoca e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.
Nella
figura che segue, è proposta la sequenza delle attività e decisioni che
compongono l'intera procedura per la trasmissione e la revoca di un modulo di
dimissioni/risoluzione consensuale, nella quale trova applicazione quanto sopra
descritto.
Omissis
La
procedura proposta può essere scomposta in tre macro fasi:
nella
prima fase, il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:
richiedere,
se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all'Istituto;
creare
un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro.
Solo
dopo aver soddisfatto entrambi i vincoli o nel caso in cui scegliesse di essere
assistito da un soggetto abilitato, potrà procedere con le successive attività;
nella
seconda fase il lavoratore, in autonomia o con l'assistenza di un soggetto
abilitato può accedere tramite il portale lavoro.gov.it:
al
form on-line per la trasmissione della comunicazione;
alla
pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l'invio di una revoca;
nell'ultima
fase si procederà:
nel
caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato: alla
firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione
consensuale o revoca degli stessi;
alla
trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore
di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. In particolare,
il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta
elettronica certificata e la
Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel
proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo.
MODULO
RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO/REVOCA.
Nella
tabella sotto riportata vi è l'elenco delle informazioni che compongono un
modulo di dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca.
Tabella 1 - Modulo recesso dal
rapporto di lavoro/revoca
Il portale, come primo passo
nella compilazione di un modulo di recesso/revoca, chiederà all'utente di
fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi
alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più
recente.
Il recupero della comunicazione
obbligatoria permette al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3,
con la sola eccezione dell'indirizzo e-mail, e quindi di inibire il loro aggiornamento
all'utente.
Il lavoratore avrà la possibilità
di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2008 o dopo il 2008
(anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie); nel
primo caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 e 3 mentre nel secondo caso
dovrà inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli
prospetterà tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che il lavoratore possa
scegliere quello dal quale intende recedere.
La sezione 4 dovrà sempre essere
compilata dal lavoratore.
La sezione 5 sarà aggiornata
automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema
informatico SMV del Ministero.
Ad ogni modulo salvato sono
attribuite due informazioni identificative:
la data di trasmissione (marca
temporale): corrispondente alla data di sistema rilevata all'atto del
salvataggio delle dimissioni/risoluzione consensuale;
un codice identificativo, con formato:
aaaammgghh24missms
coerente con la data di trasmissione, dove:
aaaa: anno (4 digit);
mm: mese (2 digit);
gg: giorno (2 digit);
hh24: ore, nel formato «24 ore» (2 digit);
mi: minuti (2 digit);
ss: secondi (2 digit);
ms: millisecondi (3 digit).
TIPOLOGIA DI UTENZA.
Le funzionalità per la
trasmissione delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro
revoca sono riservate alle seguenti classi di utenza:
lavoratori;
soggetti abilitati (art. 26 comma 4 dlgs 151 del 2015).
Oltre che a tali soggetti, le comunicazioni
inviate sono accessibili nel portale, in sola lettura, a:
- i datori di lavoro,
limitatamente a quelle riguardanti la propria azienda;
- le direzioni territoriali del
lavoro, individuate per competenza.
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