Che cosa è l’attività d’intermediazione secondo il Dlgs 276 del 2003?
In base alla lettera b) dell’art.
2 comma 1 del Dlgs 276 del 2003: per intermediazione si intende “l'attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e
dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta
dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di
relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte
le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività
di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed
erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.”
In base all’art. 5 del Dlgs 276
del 2003 per l’esercizio delle attività d’intermediazione occorre:
a) la costituzione della
agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di
cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea.
b) la sede legale o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione
europea;
c) la disponibilità di
uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze
professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore
delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi,
d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e
ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi
comprese le sanzioni sostitutive di cui alla l. 1981 n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti
contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall’art. 416 bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la
legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o
di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 1956 n. 1423, o della legge 1965 n. 575,
o della legge 1982 n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti
polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica,
tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l’interconnessione con
la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’art, 15, attraverso il
raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l’invio all’autorità concedente,
pena la revoca dell’autorizzazione, di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un
percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo
una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del
lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;
g) il rispetto delle
disposizioni di cui all'art.8 a tutela del diritto del lavoratore alla
diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
Inoltre per l'esercizio
della attività di intermediazione è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che
l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e
comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della
attività di intermediazione di cui all'art. 4 comma 1 lettera c), come oggetto
sociale prevalente, anche se non esclusivo.
Che autorizzazioni
servono?
Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'art.
5, l 'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel
predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti
autorizzati possono richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l’autorizzazione a
tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del
rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso,
subordinatamente al corretto andamento della attività svolta. Decorsi
inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a
tempo indeterminato si intende accettata.
Le agenzie autorizzate comunicano
alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la
cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
Quali sanzioni?
In base all’art. 18 comma 1 del Dlgs 276 del 2003 “L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c) (agenzie d’intermediazione), è punito con la pena dell'arresto fino
a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro,
la pena è dell'ammenda da euro 500
a euro 2.500” .
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