Come è disciplinato il nuovo sistema dei controlli a distanza sui
lavoratori?
In base all’art. 4 legge 300 del 1970:
“1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e
produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio
aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla
rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse
province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al
periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della
Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con
unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni
territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e
agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono
utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia
data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e
di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 2003 n. 196.”
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