Che sanzione prevede l’art. 3 comma 3 e seguenti del DL 2012 n. 12 per
il lavoro irregolare?
Art. 3
3. Ferma restando l'applicazione
delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione
del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per
ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta
giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per
ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e
sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per
ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta
giorni di effettivo lavoro .
3-bis. In relazione alla
violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater,
trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 dlgs 2004 n.
124, e successive modificazioni[1].
3-ter. Nel caso di cui al comma
3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in
forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino
regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di
un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per
cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di
durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli
stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta
regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi
previsti, ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Dlgs 2004 n. 124, è fornita
entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale .
3-quater. Le sanzioni sono
aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai
sensi dell'articolo 22 comma 12 dlgs 286 del 1998, o di minori in età non
lavorativa[2].
3-quinquies. In caso di
irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le
sanzioni di cui all'articolo 19 commi 2 e 3 dlgs 276 del 2003, nonché le
sanzioni di cui all'articolo 39 comma 7 DL 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2008 n. 133.
4. Le sanzioni di cui al comma 3
non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo
precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il
rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione .
5. All’irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a
ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della l. 1981 n. 689, è la Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente .
[1] 13. Accesso
ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica.
1.
Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi
consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute
nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o
alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a)
l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione
delle modalità del loro impiego;
b)
la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c)
le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o
dalla persona presente all’ispezione;
d)
ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria
finalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto
dall’ articolo 4 comma 7 l .
1961 n. 628.
4.
All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché
alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’ articolo 14
della legge 1981 n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo
esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e
notificazione, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido.
Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a)
gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti
di prova degli illeciti rilevati;
b)
la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
c)
la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e
provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la
medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d)
la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli
oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della
sanzione in misura ridotta ai sensi dell’ articolo 16 l . 1981 n. 689;
e)
l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre
ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.
5.
L’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’ articolo 14 legge
1981 n. 689, e del ricorso di cui all’articolo 17 del presente decreto, fino
alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.
Ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita
prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento
delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti
della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
6.
Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le
procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai
funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono
tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7.
Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’ articolo 13 legge 1981 n. 689,
violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.
[2] 12.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato
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