Come disciplina la malattia e l’infortunio il ccnl aziende termali?
Art. 44 – Malattia e infortunio non sul lavoro
I L’assenza
per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata
tempestivamente rispetto all’inizio dell’orario di lavoro; a tale comunicazione
farà seguito, entro 3 giorni, l’invio del certificato medico, che è prescritto
anche per assenza di durata inferiore ai 3 giorni. In mancanza di ciascuno dei
predetti adempimenti, sia in caso di inizio che di prosecuzione dell’assenza,
salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata
ingiustificata.
II Fermo
restando quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 300/1970 nonché quanto
previsto dalle vigenti disposizioni in materia, l’Azienda ha facoltà di far
controllare la malattia del lavoratore non appena ne abbia avuto comunicazione.
III. Il
lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal
lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il
suddetto controllo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, ovvero nelle diverse fasce
orarie che dovessero essere stabilite dalla legge.
IV. Il
lavoratore che - per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro
giustificato motivo - non possa osservare tali fasce orarie dovrà
preventivamente comunicarlo all’Azienda e comprovarlo.
V. Il
lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito
nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto al trattamento
economico contrattuale di malattia per l’intero periodo sino a 10 giorni e
nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero
ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo ed è passibile di
sanzioni disciplinari.
VI. Quanto
previsto dal comma precedente si applica anche nei confronti del lavoratore che
non si presenti alle visite collegiali eventualmente previste da norme di legge.
1)
Conservazione del posto.
I Il
lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di malattia
od infortunio non sul lavoro avrà diritto alla conservazione del posto con
riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per un periodo di
10 mesi.
II. Cesseranno
per l’Azienda gli obblighi della conservazione del posto qualora il dipendente
raggiunga, in complesso, nell’arco di un biennio, anche in caso di diverse
malattie, il limite massimo di 10 mesi.
III. Eguale
diritto spetterà al dipendente nel periodo di preavviso e fino alla scadenza
del periodo stesso.
IV. Alla
scadenza del termine sopra indicato l’Azienda, ove proceda al licenziamento,
corrisponderà al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità
sostitutiva del preavviso.
V. Qualora la
prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto non consenta al
lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il
rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non
avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso
salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
VI. Per
l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono
le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.
2) Trattamento
economico.
I Il
lavoratore ha diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione fino a 6
mesi.
II. Agli
effetti del trattamento economico, l’Azienda, su documentazione redatta su
moduli INPS integrerà, l’indennità corrisposta dall’INPS in modo da raggiungere
il 100% della retribuzione netta, nei limiti di cui al comma precedente
III. L’Azienda
corrisponderà, altresì, anticipazioni sulle indennità spettanti al lavoratore
da parte degli Istituti assicurativi o previdenziali fino alla realizzazione
degli impegni di cui all’allegato al presente articolo.
IV. Fatte
salve le condizioni di miglior favore, qualora la durata della malattia superi
i dieci giorni verrà corrisposto ai lavoratori il 30% della retribuzione
normale netta per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza).
V. Per il
trattamento spettante al lavoratore in caso di t.b.c. valgono le specifiche
norme di legge.
VI. È fatto
divieto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro di
svolgere attività lavorativa. La violazione di tale divieto costituisce grave
inadempimento contrattuale.
NOTA A VERBALE
I La
conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato non potrà eccedere il 50% della durata dello stesso contratto, nel
limite massimo di 4 mesi e comunque non potrà superare la scadenza del termine
apposto al contratto medesimo.
II. Ai fini di
tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono
cumulabili nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
III. Ai
lavoratori di cui sopra la integrazione aziendale sarà effettuata tenendo conto
di quanto l’INPS corrisponderà complessivamente per l’intera durata della
malattia e comunque nell’ambito di quanto previsto dalle normative di legge in
vigore.
ALLEGATO
Anticipazioni da parte delle Aziende dell’indennità di malattia e infortunio a
carico degli Enti competenti.
I L’Azienda,
nel caso in cui il lavoratore cada ammalato o infortunato per un periodo
superiore a 3 giorni, corrisponderà sotto forma di anticipo il 100% di quanto
al lavoratore stesso spetta dagli Istituti competenti a titolo di indennità di
malattia o di infortunio.
II. Tale
disponibilità è comunque subordinata al verificarsi, inscindibilmente, di tutte
le seguenti condizioni: – rilascio da parte di tutti i lavoratori operai di
deleghe individuali, redatte per l’INPS sul modello annesso e per l’ INAIL
secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto stesso, che autorizzino
i citati Enti a corrispondere direttamente all’Azienda le somme spettanti ai
suddetti lavoratori a titolo di indennità di malattia o di infortunio; –
esenzione dall’assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato
dall’Azienda per conto degli Istituti previdenziali; – impegno da parte degli
Istituti previdenziali a versare all’Azienda l’ammontare delle indennità a loro
carico per tutti i casi per i quali sia già intervenuta la chiusura della
pratica.
III. Resta
comunque inteso che, ove si verifichino le condizioni di cui sopra, l’inizio
delle suddette anticipazioni è subordinato al perfezionamento formale degli
accordi con gli Istituti previdenziali, nonché ai tempi tecnici occorrenti
all’Azienda per il rifacimento dei programmi di elaborazione e agli Istituti
previdenziali per l’attuazione della nuova procedura.
IV. Nel caso
si dia corso all’anticipazione, l’Azienda si rivarrà nei confronti del
lavoratore delle quote anticipate per conto degli istituti sopracitati, qualora
le erogazioni da parte degli Istituti stessi vengano a mancare per qualsiasi
motivo dovuto a inadempienza del lavoratore medesimo.
V. Per quanto
riguarda il personale assunto con contratto di lavoro a termine (stagionale)
l’Azienda si rivarrà, nei confronti dei lavoratori, delle quote anticipate per
conto degli Istituti sopra citati sull’ammontare complessivo delle indennità di
fine rapporto di lavoro ove la malattia non fosse riconosciuta dagli stessi
Istituti.
Art. 45 – Aspettativa
per riabilitazione. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio,
entro e non oltre i termini del rapporto di lavoro, concederà un periodo di
aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta in quanto in condizioni
di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi
presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture
specialistiche riconosciute dalle istituzioni o ancora presso sedi o comunità
terapeutiche individuate dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 46 – Infortunio
sul lavoro
I. Ogni
infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato
immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà
affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
II. Durante
l’assenza dal servizio causata da infortunio sul lavoro il lavoratore non in
prova avrà diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica
comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte
dell’Istituto assicuratore.
III. Il
lavoratore infortunato avrà diritto all’intera retribuzione per la giornata
nella quale è avvenuto l’infortunio. Inoltre l’Azienda, corrisponderà al
lavoratore una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di
disposizioni legislative e/o di altre norme in modo da raggiungere il 100% del
trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se
avesse lavorato, fino alla cessazione della indennità di invalidità erogata
dall’Istituto assicuratore.
IV. Circa le
modalità di erogazione dei predetti trattamenti si fa riferimento a quanto
previsto nell’allegato all’art. 44.
V. Resta
peraltro convenuto che la conservazione del posto nonché il trattamento
economico di cui sopra saranno esclusi per i lavoratori non ammessi a
prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore.
VI. Il
trattamento economico verrà corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto
comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali e
assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall’Azienda.
VII. Il
lavoratore che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non
si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
VIII. Nel caso
in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi
invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’Azienda esaminerà
l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini
dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili
con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà
l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente
alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo
antecedente al passaggio di categoria.
IX. I
lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente
saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di
legge.
CHIARIMENTO A
VERBALE
La
conservazione del posto per i lavoratori stagionali eventualmente infortunati
sul lavoro è limitata al periodo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le
assenze per infortunio sul lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1° gennaio
- 31 dicembre).
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