martedì 29 marzo 2016

Come disciplina la malattia e l’infortunio il ccnl aziende termali?

Art. 44 – Malattia e infortunio non sul lavoro
I L’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata tempestivamente rispetto all’inizio dell’orario di lavoro; a tale comunicazione farà seguito, entro 3 giorni, l’invio del certificato medico, che è prescritto anche per assenza di durata inferiore ai 3 giorni. In mancanza di ciascuno dei predetti adempimenti, sia in caso di inizio che di prosecuzione dell’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.

II Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 300/1970 nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, l’Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore non appena ne abbia avuto comunicazione.

III. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, ovvero nelle diverse fasce orarie che dovessero essere stabilite dalla legge.

IV. Il lavoratore che - per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo - non possa osservare tali fasce orarie dovrà preventivamente comunicarlo all’Azienda e comprovarlo.

V. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto al trattamento economico contrattuale di malattia per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo ed è passibile di sanzioni disciplinari.

VI. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali eventualmente previste da norme di legge.

1) Conservazione del posto.

I Il lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di malattia od infortunio non sul lavoro avrà diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per un periodo di 10 mesi.

II. Cesseranno per l’Azienda gli obblighi della conservazione del posto qualora il dipendente raggiunga, in complesso, nell’arco di un biennio, anche in caso di diverse malattie, il limite massimo di 10 mesi.

III. Eguale diritto spetterà al dipendente nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.

IV. Alla scadenza del termine sopra indicato l’Azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.

V. Qualora la prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

VI. Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.

2) Trattamento economico.

I Il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione fino a 6 mesi.

II. Agli effetti del trattamento economico, l’Azienda, su documentazione redatta su moduli INPS integrerà, l’indennità corrisposta dall’INPS in modo da raggiungere il 100% della retribuzione netta, nei limiti di cui al comma precedente

III. L’Azienda corrisponderà, altresì, anticipazioni sulle indennità spettanti al lavoratore da parte degli Istituti assicurativi o previdenziali fino alla realizzazione degli impegni di cui all’allegato al presente articolo.

IV. Fatte salve le condizioni di miglior favore, qualora la durata della malattia superi i dieci giorni verrà corrisposto ai lavoratori il 30% della retribuzione normale netta per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza).

V. Per il trattamento spettante al lavoratore in caso di t.b.c. valgono le specifiche norme di legge.

VI. È fatto divieto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro di svolgere attività lavorativa. La violazione di tale divieto costituisce grave inadempimento contrattuale.

NOTA A VERBALE

I La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà eccedere il 50% della durata dello stesso contratto, nel limite massimo di 4 mesi e comunque non potrà superare la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.

II. Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

III. Ai lavoratori di cui sopra la integrazione aziendale sarà effettuata tenendo conto di quanto l’INPS corrisponderà complessivamente per l’intera durata della malattia e comunque nell’ambito di quanto previsto dalle normative di legge in vigore.

ALLEGATO Anticipazioni da parte delle Aziende dell’indennità di malattia e infortunio a carico degli Enti competenti.
     
I L’Azienda, nel caso in cui il lavoratore cada ammalato o infortunato per un periodo superiore a 3 giorni, corrisponderà sotto forma di anticipo il 100% di quanto al lavoratore stesso spetta dagli Istituti competenti a titolo di indennità di malattia o di infortunio.

II. Tale disponibilità è comunque subordinata al verificarsi, inscindibilmente, di tutte le seguenti condizioni: – rilascio da parte di tutti i lavoratori operai di deleghe individuali, redatte per l’INPS sul modello annesso e per l’ INAIL secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto stesso, che autorizzino i citati Enti a corrispondere direttamente all’Azienda le somme spettanti ai suddetti lavoratori a titolo di indennità di malattia o di infortunio; – esenzione dall’assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato dall’Azienda per conto degli Istituti previdenziali; – impegno da parte degli Istituti previdenziali a versare all’Azienda l’ammontare delle indennità a loro carico per tutti i casi per i quali sia già intervenuta la chiusura della pratica.

III. Resta comunque inteso che, ove si verifichino le condizioni di cui sopra, l’inizio delle suddette anticipazioni è subordinato al perfezionamento formale degli accordi con gli Istituti previdenziali, nonché ai tempi tecnici occorrenti all’Azienda per il rifacimento dei programmi di elaborazione e agli Istituti previdenziali per l’attuazione della nuova procedura.

IV. Nel caso si dia corso all’anticipazione, l’Azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto degli istituti sopracitati, qualora le erogazioni da parte degli Istituti stessi vengano a mancare per qualsiasi motivo dovuto a inadempienza del lavoratore medesimo.
V. Per quanto riguarda il personale assunto con contratto di lavoro a termine (stagionale) l’Azienda si rivarrà, nei confronti dei lavoratori, delle quote anticipate per conto degli Istituti sopra citati sull’ammontare complessivo delle indennità di fine rapporto di lavoro ove la malattia non fosse riconosciuta dagli stessi Istituti.

Art. 45 – Aspettativa per riabilitazione. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro e non oltre i termini del rapporto di lavoro, concederà un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 46 – Infortunio sul lavoro

I. Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.

II. Durante l’assenza dal servizio causata da infortunio sul lavoro il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.

III. Il lavoratore infortunato avrà diritto all’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio. Inoltre l’Azienda, corrisponderà al lavoratore una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme in modo da raggiungere il 100% del trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, fino alla cessazione della indennità di invalidità erogata dall’Istituto assicuratore.

IV. Circa le modalità di erogazione dei predetti trattamenti si fa riferimento a quanto previsto nell’allegato all’art. 44.

V. Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto nonché il trattamento economico di cui sopra saranno esclusi per i lavoratori non ammessi a prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore.

VI. Il trattamento economico verrà corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall’Azienda.

VII. Il lavoratore che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

VIII. Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’Azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

IX. I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.

CHIARIMENTO A VERBALE


La conservazione del posto per i lavoratori stagionali eventualmente infortunati sul lavoro è limitata al periodo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sul lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Nessun commento:

Posta un commento