Come è disciplinato il TFR nel ccnl aziende termali?
Art. 43
I. Il
trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982,
n. 297 nonché dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.M. 30 gennaio 2007.
II. La
retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento
di fine rapporto è costituita, ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 del
codice civile (sub 1 della legge n. 297/1982), esclusivamente dai seguenti
elementi:
–
minimo tabellare;
–
indennità di contingenza, secondo quanto stabilito
dalla legge n. 297/1982;
–
eventuali aumenti periodici di anzianità;
–
eventuali superminimi;
–
eventuali aumenti di merito;
–
tredicesima e quattordicesima mensilità;
–
premio di produzione in atto al 23 maggio 1995;
–
maggiorazione per lavoro di 8 ore continuative di cui
all’art. 25;
–
eventuali altri elementi aziendali per i quali sia
espressamente prevista la computabilità.
III. L’obbligo
di contribuzione a carico del datore di lavoro di cui all’art 8, comma 10, del
D. Lgs. n. 252 del 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari)
spetta, salvo diversa volontà aziendale, solo a quei lavoratori che aderiscono
al Fondo Pensionistico complementare di settore.
NORMA
TRANSITORIA - Ai sensi del 4° comma dell’art. 5 della legge 29 maggio 1982, n.
297, relativamente al personale inquadrato nelle qualifiche di intermedi ed
operai il Trattamento di fine rapporto viene calcolato in base alle seguenti
misure:
–
fino al 31 dicembre 1983 = 25/30
–
dal 1° gennaio 1984 = 26/30
–
dal 1° gennaio 1985 = 27/30
–
dal 1° gennaio 1986 = 28/30
–
dal 1° gennaio 1987 = 30/30
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