martedì 15 marzo 2016

Come è disciplinato il TFR nel ccnl aziende termali?

Art. 43

I. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.M. 30 gennaio 2007.
II. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita, ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 del codice civile (sub 1 della legge n. 297/1982), esclusivamente dai seguenti elementi:
        minimo tabellare;
        indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982;
        eventuali aumenti periodici di anzianità;
        eventuali superminimi;
        eventuali aumenti di merito;
        tredicesima e quattordicesima mensilità;
        premio di produzione in atto al 23 maggio 1995;
        maggiorazione per lavoro di 8 ore continuative di cui all’art. 25;
        eventuali altri elementi aziendali per i quali sia espressamente prevista la computabilità.

III. L’obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro di cui all’art 8, comma 10, del D. Lgs. n. 252 del 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) spetta, salvo diversa volontà aziendale, solo a quei lavoratori che aderiscono al Fondo Pensionistico complementare di settore.


NORMA TRANSITORIA - Ai sensi del 4° comma dell’art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente al personale inquadrato nelle qualifiche di intermedi ed operai il Trattamento di fine rapporto viene calcolato in base alle seguenti misure:
        fino al 31 dicembre 1983 = 25/30
        dal 1° gennaio 1984 = 26/30
        dal 1° gennaio 1985 = 27/30
        dal 1° gennaio 1986 = 28/30

        dal 1° gennaio 1987 = 30/30

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