Come sono
disciplinate le ferie nel ccnl acconciatura ed estetica?
Art. 33 Ferie
Con decorrenza dal 1º gennaio
1980 e dal 1º giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate
nella misura di n. 28 giorni di calendario, così distribuiti:
- 20 giorni lavorativi
nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate
(settimana corta);
- 24 giorni lavorativi
nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. A partire
dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a
5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo di
ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti:
- 22 giorni lavorativi
nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate
(settimana corta);
- 26 giorni lavorativi
nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. Al
lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero
periodo di ferie per non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un
dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto. La
retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva
goduta normalmente dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal
datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei lavoratori e compatibilmente
con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno a settembre. Il
periodo di preavviso non può essere considerato come ferie. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore, che non abbia maturato
il diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compenso
delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio
prestato. Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenienza,
durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
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