Il licenziamento
orale deve essere impugnato nei 60 giorni?
Per unanime
dottrina e giurisprudenza nei casi di inefficacia del licenziamento per carenza
della forma scritta, non opera l’onere del lavoratore d’impugnazione nei 60
giorni stabilito dall’art. 6 della legge 604 del 1966 che fa decorrere
l’impugnazione dalla “comunicazione in
forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei
motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale,
idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento
dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”
Appare in tutta evidenza che
l’assenza della “comunicazione in forma scritta” non permetta il decorso del
termine.
In ogni caso
come indicato dalla dottrina “tale
termine si applica all’impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell’ambito della
disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla l. 300 del 1970,
fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o
di cui non siano stati comunicati,
parimenti per iscritto, i motivi sebbene
richiesti” (“Giovanni Amoroso, L’estinzione del rapporto, Impugnazione
licenziamento pag. 930 in Diritto e
processo del lavoro e della previdenza sociale a cura di Santoro Passarelli
Iposa)
In
giurisprudenza:
“L'art. 6 della legge 604 del 1966 che fissa
il termine per impugnare il licenziamento, non può trovare applicazione in caso
di licenziamento orale ovvero di licenziamento in cui non siano stati
comunicati per iscritto i motivi In questi casi trattandosi infatti di
licenziamento nullo e/o inefficace per difetto di un requisito, la forma
scritta, richiesto "ad substantiam" il lavoratore che intenda agire
per far valere tale vizio è tenuto a rispettare esclusivamente l'ordinario
termine prescrizionale”. Trib. Milano, Sez. lavoro, 16/10/2008, in Lavoro
nella Giur., 2009, 3, 312
“In caso di licenziamento orale il rapporto
non è interrotto con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione e non
necessita dell'impugnazione”. App. Torino, 06/07/2001, parti: Cioffi C.
Fino.
“Il licenziamento orale esclude l'onere per
il lavoratore di impugnare, a pena di decadenza, il licenziamento stesso nel
termine dei sessanta giorni, in quanto la carenza di forma scritta – prevista
quale requisito sostanziale dell'atto di recesso – comporta l'assoluta
inidoneità ad avviare la procedura di licenziamento nei termini di legge; il
provvedimento in questione può essere impugnato nel termine di prescrizione
quinquennale” (Trib. Napoli 8/9/94, pres. Baccari, est. De Luca, in D&L
1995, 201)
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