venerdì 1 maggio 2015

Il licenziamento orale deve essere impugnato nei 60 giorni?

Per unanime dottrina e giurisprudenza nei casi di inefficacia del licenziamento per carenza della forma scritta, non opera l’onere del lavoratore d’impugnazione nei 60 giorni stabilito dall’art. 6 della legge 604 del 1966 che fa decorrere l’impugnazione dalla “comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”

Appare in tutta evidenza che l’assenza della “comunicazione in forma scritta” non permetta il decorso del termine.

In ogni caso come indicato dalla dottrina “tale termine si applica all’impugnazione di ogni licenziamento  per ragioni riconducibili nell’ambito della disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla l. 300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano  stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi sebbene  richiesti” (“Giovanni Amoroso, L’estinzione del rapporto, Impugnazione licenziamento pag. 930  in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale a cura di Santoro Passarelli Iposa)

In giurisprudenza:

“L'art. 6 della legge 604 del 1966 che fissa il termine per impugnare il licenziamento, non può trovare applicazione in caso di licenziamento orale ovvero di licenziamento in cui non siano stati comunicati per iscritto i motivi In questi casi trattandosi infatti di licenziamento nullo e/o inefficace per difetto di un requisito, la forma scritta, richiesto "ad substantiam" il lavoratore che intenda agire per far valere tale vizio è tenuto a rispettare esclusivamente l'ordinario termine prescrizionale”. Trib. Milano, Sez. lavoro, 16/10/2008, in Lavoro nella Giur., 2009, 3, 312

“In caso di licenziamento orale il rapporto non è interrotto con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione e non necessita dell'impugnazione”. App. Torino, 06/07/2001, parti: Cioffi C. Fino.

“Il licenziamento orale esclude l'onere per il lavoratore di impugnare, a pena di decadenza, il licenziamento stesso nel termine dei sessanta giorni, in quanto la carenza di forma scritta – prevista quale requisito sostanziale dell'atto di recesso – comporta l'assoluta inidoneità ad avviare la procedura di licenziamento nei termini di legge; il provvedimento in questione può essere impugnato nel termine di prescrizione quinquennale” (Trib. Napoli 8/9/94, pres. Baccari, est. De Luca, in D&L 1995, 201)


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