sabato 2 maggio 2015

Da quando decorre la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro?

In generale quando il rapporto di lavoro è assistito da tutela reale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in caso contrario dal termine del rapporto.

In particolare:

“In tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n.1 cc (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966), secondo il quale la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale, riguarda per espressa previsione il solo diritto alla retribuzione e non si estende al diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087, la cui prescrizione (decennale in caso di azione di responsabilità contrattuale) decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche in corso di rapporto di lavoro. (Rigetta, App. Venezia, 16/11/2005)” Cass. civ., Sez. lavoro, 28/07/2010, n. 17629


“Nei rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale e con riguardo ai quali non è consentito al lavoratore di chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti di lavoro non decorre dalla data di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, ma dalla data di maturazione dei singoli crediti retributivi”. Trib. Trapani, 20/06/2005

L’applicabilità della tutela reale va valutata con riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto intercorso tra le parti:

“Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento”. Trib. Torino, Sez. lavoro, 22/10/2009

“La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto. (Rigetta, App. Roma, 27/10/2004)” Cass. civ., Sez. lavoro, 23/01/2009, n. 1717


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