mercoledì 27 maggio 2015

Il lavoratore deve fruire di una pausa?


In forza dell’art. 8 del Dlgs 66 del 2003 “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità  e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro,  ai  fini  del  recupero  delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”

Se manca la contrattazione collettiva “al  lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto  di  lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di  lavoro,  di  durata  non  inferiore  a  dieci  minuti  e  la  cui collocazione  deve  tener  conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.


In base al comma terzo, “Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non  retribuiti  o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti  di  durata  i  periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre   1923,   n.   1955,   e  successivi  atti  applicativi,  e dell'articolo  4  del  regio  decreto  10  settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.

In pratica:

Art. 5 del regio decreto 10 settembre  1923,  n.  1955 (Approvazione del regolamento relativo alla limitazione   dell'orario  di  lavoro  per  gli  operai  ed           impiegati   delle  aziende  industriali  o  commerciali  di qualunque natura): “Non si considerano come lavoro effettivo:
1° i   riposi   intermedi   che  siano  presi  sia all'interno che all'esterno dell'azienda;
2° il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro. Nelle  miniere  o  cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo;
3° le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra  l'inizio  e  la fine di ogni periodo della giornata di lavoro,   durante   le   quali  non  sia  richiesta  alcuna prestazione  all'operaio  o all'impiegato. Tuttavia saranno           considerate  nel computo del lavoro effettivo quelle soste, anche  se  di  durata  superiore  ai  15  minuti,  che sono concesse  all'operaio  nei lavori molto faticosi allo scopo di  rimetterlo  in  condizioni  fisiche  di  riprendere  il lavoro.
I  riposi  normali, perché possano essere detratti dal computo  del  lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti ad ore fisse ed indicati nell'orario di cui all'art. 12.
E'  ammesso  il  ricupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà dell'operaio e del  datore  di  lavoro  e  che  derivano da causa di forza maggiore   e   dalle   interruzioni   dell'orario   normale concordate  fra  i  datori  di  lavoro e i loro dipendenti,         purché  i  conseguenti prolungamenti d'orario non eccedano il  limite  massimo di un'ora al giorno e le norme per tali prolungamenti risultino dai patti di lavoro”.

Art. 4 del regio decreto 10 settembre 923,  n.  1956 (Approvazione del regolamento relativo alla           limitazione  dell'orario  di  lavoro  ai  lavoratori  delle aziende agricole):”Non si considerano come lavoro effettivo e  non  sono  compresi  nella  durata  massima  normale  della giornata   di  lavoro  prescritta  dall'art.  1  del  regio decreto-legge:
1° i riposi intermedi;
2°  il  tempo  per  l'andata  ai  campo o al posto di lavoro   e  quello  per  i  ritorno  in  conformità  delle consuetudini locali;
3° il  tempo  necessario  per  le  martellature della falce salvo patto contrario”.



Quando è derogabile l’art. 8?


In forza dell’art. 17 primo comma “Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12  e  13  possono essere derogate mediante contratti  collettivi  stipulati  a  livello nazionale  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più rappresentative. Per il settore privato,  in  assenza  di  specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali  le  deroghe  possono essere stabilite nei contratti collettivi  territoriali  o  aziendali stipulati  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale[1].
 
Da notare che le “deroghe previste nei commi 1, 2 e 3  dell’art. 17 possono  essere  ammesse soltanto a condizione che ai prestatori  di  lavoro  siano  accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali  in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non  sia  possibile  per  motivi  oggettivi,  a  condizione  che   ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

Inoltre:
- in forza del comma  5 “el  rispetto  dei  principi  generali  della  protezione  della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui  agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata  dell'orario  di  lavoro,  a   causa   delle   caratteristiche dell'attività esercitata, non e' misurata o  predeterminata  o  può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
    a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di  altre persone aventi potere di decisione autonomo;
    b) di manodopera familiare;
    c) di lavoratori nel  settore  liturgico  delle  chiese  e  delle comunità religiose;
    d) di prestazioni  rese  nell'ambito  di  rapporti  di  lavoro  a domicilio e di tele-lavoro.
- in forza del comma 6 “nel  rispetto  dei  principi  generali  della  protezione  della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui  agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile.  Per  il personale mobile dipendente da aziende  autoferrotranviarie,  trovano applicazione le relative disposizioni di cui al  regio  decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile  1925,  n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.  




[1] 2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro  e delle  politiche  sociali  ovvero,  per  i  pubblici  dipendenti,  il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta  delle  organizzazioni sindacali    nazionali    di    categoria    comparativamente    più rappresentative o  delle  associazioni  nazionali  di  categoria  dei datori di lavoro firmatarie dei  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, adotta un decreto, sentite le  stesse  parti,  per  stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi,  7,  8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il  luogo  di lavoro e il luogo di residenza del  lavoratore,  compreso  il  lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b)  alle  attività  di  guardia,   sorveglianza   e   permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei  beni delle persone, in particolare, quando  si  tratta  di  guardiani  o
portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità  di  assicurare la continuità del  servizio  o  della  produzione,  in  particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al  trattamento  o  alle cure prestati  da  ospedali  o  stabilimenti  analoghi,  comprese  le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
            2) del personale portuale o aeroportuale;
3)  di  servizi  della  stampa,   radiofonici,   televisivi,   di produzione cinematografica, postali  o  delle  telecomunicazioni,  di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione  e  distribuzione  del gas, dell'acqua e  dell'elettricità,  di  servizi  di  raccolta  dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
            5) di industrie in cui il lavoro non può essere  interrotto  per ragioni tecniche;
            6) di attività di ricerca e sviluppo;
            7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori  operanti  nei  servizi  regolari  di  trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1, numero 14), 2^ periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633;
d) in  caso  di  sovraccarico  prevedibile  di  attività,  e  in particolare:
            1) nell'agricoltura;
            2) nel turismo;
            3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
            2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività  connesse  al  trasporto  ferroviario  e  che assicurano la regolarità del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee  al  datore  di  lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze  dei quali sarebbero state  comunque  inevitabili  malgrado  la  diligenza
osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.

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