Il lavoratore deve
fruire di una pausa?
In forza dell’art. 8 del Dlgs 66 del 2003 “Qualora l'orario
di lavoro giornaliero ecceda il
limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo
per pausa, le cui modalità e la cui
durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai
fini del recupero
delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto
anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”
Se manca la contrattazione collettiva
“al lavoratore deve essere concessa una
pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni
periodo giornaliero di lavoro, di
durata non inferiore
a dieci
minuti e la cui
collocazione deve tener
conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
In base al comma terzo, “Salvo diverse disposizioni dei
contratti collettivi, rimangono non
retribuiti o computati come
lavoro ai fini del superamento dei limiti
di durata i
periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923,
n. 1955, e
successivi atti applicativi,
e dell'articolo 4 del
regio decreto 10
settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
In pratica:
Art. 5 del regio decreto 10 settembre 1923,
n. 1955 (Approvazione del
regolamento relativo alla limitazione
dell'orario di lavoro
per gli operai
ed impiegati delle
aziende industriali o
commerciali di qualunque natura):
“Non si considerano come lavoro
effettivo:
1° i riposi
intermedi che siano
presi sia all'interno che
all'esterno dell'azienda;
2° il tempo impiegato
per recarsi al posto di lavoro. Nelle
miniere o cave la durata del lavoro si computa dall'entrata
all'uscita dal pozzo;
3° le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e
complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio
e la fine di ogni periodo della
giornata di lavoro, durante le
quali non sia
richiesta alcuna prestazione all'operaio
o all'impiegato. Tuttavia saranno considerate nel computo del lavoro effettivo quelle
soste, anche se di
durata superiore ai
15 minuti, che sono concesse all'operaio
nei lavori molto faticosi allo scopo di
rimetterlo in condizioni
fisiche di riprendere
il lavoro.
I riposi normali, perché possano essere detratti dal computo del
lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti ad ore fisse ed indicati
nell'orario di cui all'art. 12.
E' ammesso il
ricupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti
dalla volontà dell'operaio e del
datore di lavoro
e che derivano da causa di forza maggiore e
dalle interruzioni dell'orario
normale concordate fra i
datori di lavoro e i loro dipendenti, purché
i conseguenti prolungamenti
d'orario non eccedano il limite massimo di un'ora al giorno e le norme per
tali prolungamenti risultino dai patti di lavoro”.
Art. 4 del regio decreto 10
settembre 923, n. 1956 (Approvazione del regolamento relativo
alla limitazione dell'orario
di lavoro ai
lavoratori delle aziende
agricole):”Non si considerano come lavoro
effettivo e non sono
compresi nella durata
massima normale della giornata di lavoro prescritta
dall'art. 1 del
regio decreto-legge:
1° i riposi intermedi;
2° il tempo
per l'andata ai
campo o al posto di lavoro
e quello per
i ritorno in
conformità delle consuetudini
locali;
3° il tempo necessario
per le martellature della falce salvo patto
contrario”.
Quando è derogabile l’art.
8?
In forza dell’art. 17 primo comma
“Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12
e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi
stipulati a livello nazionale con
le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative.
Per il settore privato, in assenza
di specifiche disposizioni nei
contratti collettivi nazionali le deroghe
possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali
o aziendali stipulati con
le organizzazioni sindacali
comparativamente piu'
rappresentative sul piano
nazionale[1].
Da notare che le “deroghe
previste nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 17
possono essere ammesse soltanto a condizione che ai
prestatori di lavoro
siano accordati periodi
equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non
sia possibile per
motivi oggettivi, a
condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una
protezione appropriata.
Inoltre:
- in forza del comma 5 “el
rispetto dei principi
generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di
cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13
non si applicano ai lavoratori la cui durata
dell'orario di lavoro,
a causa delle
caratteristiche dell'attività esercitata, non e' misurata o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo
delle aziende o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore
liturgico delle chiese
e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese
nell'ambito di rapporti
di lavoro a domicilio e di tele-lavoro.
- in forza del comma 6 “nel rispetto
dei principi generali
della protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli
7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il
personale mobile dipendente da aziende
autoferrotranviarie, trovano applicazione
le relative disposizioni di cui al
regio decreto-legge 19 ottobre
1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473, e alla legge 14
febbraio 1958, n. 138.
[1] 2. In mancanza di disciplina
collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ovvero, per
i pubblici dipendenti,
il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, su richiesta
delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria comparativamente più rappresentative o delle
associazioni nazionali di
categoria dei datori di lavoro
firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, adotta un
decreto, sentite le stesse parti,
per stabilire deroghe agli
articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12
e 13 con riferimento:
a) alle attività caratterizzate
dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore,
compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i
suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle
attività di guardia,
sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di
assicurare la protezione dei beni delle
persone, in particolare, quando si tratta
di guardiani o
portinai o di imprese di
sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate
dalla necessità di assicurare la continuità del servizio
o della produzione,
in particolare, quando si tratta:
1) di servizi
relativi all'accettazione, al trattamento o alle
cure prestati da ospedali
o stabilimenti analoghi,
comprese le attività dei medici
in formazione, da case di riposo e da carceri;
2)
del personale portuale o aeroportuale;
3) di
servizi della stampa,
radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o
delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di
protezione civile;
4) di servizi
di produzione, di conduzione e distribuzione
del gas, dell'acqua e dell'elettricità, di
servizi di raccolta
dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5)
di industrie in cui il lavoro non può essere
interrotto per ragioni tecniche;
6)
di attività di ricerca e sviluppo;
7)
dell'agricoltura;
8) di
lavoratori operanti nei
servizi regolari di
trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1,
numero 14), 2^ periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
d) in caso
di sovraccarico prevedibile
di attività, e in particolare:
1)
nell'agricoltura;
2)
nel turismo;
3)
nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel
settore dei trasporti ferroviari:
1) per le
attività discontinue;
2)
per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le
attività connesse al
trasporto ferroviario e che assicurano
la regolarità del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze
estranee al datore
di lavoro, eccezionali e
imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque
inevitabili malgrado la
diligenza
osservata;
g) in caso di incidente o di
rischio di incidente imminente.
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