Quando il tempo di vestizione deve essere retribuito al lavoratore?
Come è stato indicato dalla recente Cassazione n. 2837 del 7 febbraio 2014,: "in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 - secondo cui "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa"- il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa."
Secondo la corte, pertanto, se la vestizione è strettamente necessaria ed obbligatoria per lo svolgimento della prestazione lavorativa questa è attività da remunerare. In particolare: visto che è possibile distinguere "nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 comma 2 cod.civ. ) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva." (Cassazione n. 2837 del 7 febbraio 2014)
Ed ancora:
“Il tempo occorrente per indossare la divisa
aziendale deve essere retribuito, o non deve essere retribuito, a seconda
della disciplina contrattuale specifica: ove vi sia facoltà del lavoratore
circa il tempo ed il luogo (anche a casa) in cui indossarlo, fa parte degli
atti di diligenza preparatoria e non deve essere retribuito; ove tale
operazione sia eterodiretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed
il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e come tale il tempo
necessario deve essere retribuito.” Cass. n. 15734/2003
“Posto
che nell’orario di lavoro ai sensi della nuova disciplina (dlgs 66 del 2003)
rientra il tempo necessario per tutte quelle attività preparatorie e
propedeutiche all’espletamento di una determinata prestazione lavorativa,
rientra nell’orario di lavoro, e come tale va retribuito, il tempo occorrente
al lavoratore per indossare e dimettere la divisa di lavoro in quanto attività
funzionali all’inizio della prestazione lavorativa che deve essere espletata
utilizzando una specifica divisa imposta dall’azienda.” (App. Milano,
20/10/2005 Cannavò c. Autogrill s.p.a.
Lavoro nella Giur., 2006, 5, 508 Dir. e Pratica Lav., 2008, 20, 1201).
“L’orario di lavoro inizia
quando il dipendente - entrando nell’impresa organizzata e diretta
dall’imprenditore (art. 2082 e 2094 cc.) - si assoggetta
alle di lui disposizioni. Questa indicazione di massima - in conseguenza della
quale ogni attività svolta all’interno dell’impresa s’identifica col tempo di lavoro - non può che essere riconfermata allorquando una
certa attività svolta dal dipendente all’interno dell’unità in cui lavora, è in
funzione dell’adempimento di un dovere che il datore di lavoro
ha valutato come attinente alla posizione lavorativa. (Nella specie, il
tribunale ha riconosciuto la stretta connessione tra attività lavorativa e
disposizione aziendale d’indossare una divisa - operazione che poteva essere
effettuata solo entrando in azienda - imputando i tempi di vestizione della
divisa nell’orario di lavoro
prestato.” (Trib. Milano, estensore Mannacio, 10/06/1995 Soc. Sma supermercati c. De Leo e altri Orient. Giur. Lav.,
1995, 370)
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