venerdì 8 maggio 2015

Il contratto a tempo parziale come deve essere provato?

In forza dell’art. 8 del Dlgs 61 del 2000  la forma scritta è richiesta  a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa  la  prova  per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 (che richiama l’art. 2724 n. 3: quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova).


In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo  parziale  del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà  essere  dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura  sia  giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni   dovute   per   le   prestazioni   effettivamente  rese antecedentemente alla data suddetta.

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