Il contratto a tempo parziale come deve essere provato?
In forza dell’art. 8 del Dlgs 61
del 2000 la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti
mancante, è ammessa la prova
per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 (che richiama l’art. 2724
n. 3: quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli
forniva la prova).
In difetto di prova in ordine
alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del
lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia
giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute
per le prestazioni
effettivamente rese antecedentemente
alla data suddetta.
Nessun commento:
Posta un commento