martedì 5 maggio 2015

Cosa succede per i contratti a termini stipulati dopo l’entrata in vigore del DL 34 del 2014 che abbiano superato il limite percentuale dei contratti a termine ammessi dall’art.1 o dalla contrattazione collettiva?

Sino alla riforma del 2014 (l. 74 del 2014) la giurisprudenza era orientata per la conversione del contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato con conseguente applicazione del relativo sistema sanzionatorio[1].

Con la l. 74 del 2014 che ha modificato sia l’art. 1 sia l’art. 5 (con l’introduzione del comma 4 septies) del D.lgs 368 del 2001 tale assunto non può più dirsi certo.  In particolare, la riforma ha stabilito all’art. 1 comma 1:  “1. E' consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla  durata  del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra  un  datore  di lavoro e un lavoratore  per  lo  svolgimento  di  qualunque  tipo  di mansione, sia nella forma del  contratto  a  tempo  determinato,  sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a  tempo  determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero  complessivo  di  contratti  a  tempo  determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente  articolo non può  eccedere  il  limite  del  20  per  cento  del  numero  dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno  di assunzione. Per i  datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un  contratto  di  lavoro  a tempo determinato.”



L’art. 5 comma 4 septies ha riconnesso una specifica sanzione amministrativa ai limiti percentuali indicati dall’art. 1, sancendo: “In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:


a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;


b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
In tale quadro, in assenza di un chiaro riferimento normativo che commini alla violazione dei limiti percentuali l’inefficacia del termine (attualmente prevista solo in mancanza di forma scritta[2]) o la conversione del contratto (disciplinata dall’art. 5 del d.lgs 368 del 2001[3]) non può più dirsi certa la precedente interpretazione.




[1] “Nel regime di cui alla l. 1987 n. 56, la facoltà delle organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro è subordinata dall'art. 23 alla determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti; pertanto, non è sufficiente l'indicazione del numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell'apposizione del termine nei contratti stipulati in base all'ipotesi individuata ex art. 23 citato, l'indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine (fattispecie relativa ad assunzioni a termine di ufficiali di riscossione). (Rigetta, App. Potenza, 18/05/2005)” Cass. civ., Sez. lavoro, 12/03/2009, n. 6010

[2] Il comma due dell’art. 1 la prevede per la sola assenza di forma scritta 2. L'apposizione del termine di  cui  al  comma  1  e'  priva  di effetto se  non  risulta,  direttamente  o  indirettamente,  da  atto scrittoI.
[3]  Art. 5. “Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
   1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza  del  termine inizialmente   fissato   o   successivamente   prorogato   ai   sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e'  tenuto  a  corrispondere  al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per  ogni  giorno  di continuazione del rapporto pari al venti per  cento  fino  al  decimo giorno  successivo,  al  quaranta  per  cento  per   ciascun   giorno ulteriore.
  2. Se il rapporto di lavoro ((...)) continua  oltre  il  trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a  sei  mesi  nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto  si  considera  a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
  3. Qualora il  lavoratore  venga  riassunto  a  termine,  ai  sensi dell'articolo 1, entro un periodo  di  dieci  giorni  dalla  data  di scadenza di un contratto di durata fino  a  sei  mesi,  ovvero  venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore  ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti  dei  lavoratori  impiegati  nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione  alle ipotesi  individuate  dai  contratti  collettivi,  anche   aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
  4. Quando  si  tratta  di  due  assunzioni  successive  a  termine, intendendosi per tali quelle effettuate  senza  alcuna  soluzione  di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
  4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di  contratti di cui ai commi precedenti e  fatte  salve  diverse  disposizioni  di contratti collettivi stipulati a livello  nazionale,  territoriale  o aziendale  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più rappresentative  sul  piano  nazionale,  qualora   per   effetto   di successione di contratti a termine per  lo  svolgimento  di  mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato  i  trentasei  mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai  periodi  di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi  del  comma  2; ai fini del suddetto computo del  periodo  massimo  di  durata  del contratto a tempo  determinato,  pari  a  trentasei  mesi,  si  tiene altresì conto dei periodi di missione  aventi  ad  oggetto  mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai  sensi  dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e  successive modificazioni, inerente  alla  somministrazione  di  lavoro  a  tempo determinato. In deroga a quanto  disposto  dal  primo  periodo  del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine  fra  gli stessi  soggetti  può  essere  stipulato  per  una  sola  volta,   a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro  competente  per  territorio  e   con   l'assistenza   di   un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative  sul  piano  nazionale  cui  il  lavoratore  sia iscritto  o  conferisca  mandato.  Le  organizzazioni  sindacali  dei lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato  rispetto della descritta  procedura,  nonchè  nel  caso  di  superamento  del termine stabilito nel  medesimo  contratto,  il  nuovo  contratto  si considera a tempo indeterminato.
  4-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis   non   trovano applicazione nei confronti delle attività  stagionali  definite  dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.  1525,  e successive modifiche e integrazioni, nonché di  quelle  che  saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi  nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di  lavoro comparativamente più rappresentative.
  4-quater.  Il  lavoratore  che,  nell'esecuzione  di  uno  o   più contratti  a  termine  presso  la  stessa  azienda,  abbia   prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi  ha  diritto di  precedenza,  fatte  salve  diverse  disposizioni   di   contratti collettivi stipulati a livello nazionale,  territoriale  o  aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul  piano  nazionale,  nelle  assunzioni   a   tempo   indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi  dodici  mesi  con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a
termine. Fermo restando quanto già previsto dal  presente  articolo per il diritto di  precedenza,  per  le  lavoratrici  il  congedo  di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26   marzo   2001,   n.   151,   e   successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a  termine presso la stessa  azienda,  concorre  a  determinare  il  periodo  di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di  precedenza  di cui  al  primo  periodo.  Alle  medesime  lavoratrici   e'   altresì  riconosciuto, con le stesse modalità di cui al  presente  comma,  il diritto di precedenza anche  nelle  assunzioni  a  tempo  determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici  mesi,  con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
  4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento  di attività stagionali ha  diritto  di  precedenza,  rispetto  a  nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di  lavoro  per  le medesime attività stagionali.
  4-sexies. Il diritto di precedenza  di  cui  ai  commi  4-quater  e 4-quinquies può essere esercitato a  condizione  che  il  lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro  entro rispettivamente sei mesi e tre mesi  dalla  data  di  cessazione  del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di  cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza  di  cui  ai  commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2.
4-septies. In caso di violazione del limite  percentuale  di  cui all'articolo 1,  comma  1,  per  ciascun  lavoratore  si  applica  la sanzione amministrativa:
    a) pari al 20 per cento della retribuzione, per  ciascun  mese  o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del limite percentuale non sia superiore a uno;
    b) pari al 50 per cento della retribuzione, per  ciascun  mese  o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del limite percentuale sia superiore a uno.
 4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui  al comma 4-septies sono versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere  riassegnati  al  Fondo  sociale  per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


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