Cosa succede per i contratti a termini stipulati dopo l’entrata in
vigore del DL 34 del 2014 che abbiano superato il limite percentuale dei
contratti a termine ammessi dall’art.1 o dalla contrattazione collettiva?
Sino alla riforma del 2014 (l. 74
del 2014) la giurisprudenza era orientata per la conversione del contratto a
termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato con conseguente
applicazione del relativo sistema sanzionatorio[1].
Con la l. 74 del 2014 che ha
modificato sia l’art. 1 sia l’art. 5 (con l’introduzione del comma 4 septies)
del D.lgs 368 del 2001 tale assunto non può più dirsi certo. In particolare, la riforma ha stabilito
all’art. 1 comma 1: “1. E' consentita l'apposizione
di un termine
alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata
non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso
fra un
datore di lavoro e un lavoratore per
lo svolgimento di
qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto
a tempo determinato,
sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo
determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo
di contratti a
tempo determinato stipulati da
ciascun datore di lavoro ai sensi del presente
articolo non può eccedere il
limite del 20
per cento del
numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno
di assunzione. Per i
datori di lavoro
che occupano fino
a cinque dipendenti e' sempre
possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.”
L’art. 5 comma 4 septies ha riconnesso una specifica sanzione amministrativa ai limiti percentuali indicati dall’art. 1, sancendo: “In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:
a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;
b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
In tale quadro, in assenza di un chiaro riferimento
normativo che commini alla violazione dei limiti percentuali l’inefficacia del
termine (attualmente prevista solo in mancanza di forma scritta[2]) o la
conversione del contratto (disciplinata dall’art. 5 del d.lgs 368 del 2001[3]) non
può più dirsi certa la precedente interpretazione.
[1] “Nel regime di cui alla l. 1987 n. 56, la
facoltà delle organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di
legittima apposizione del termine al contratto di lavoro è subordinata
dall'art. 23 alla determinazione delle percentuali di lavoratori che possono
essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti; pertanto, non
è sufficiente l'indicazione del numero massimo di contratti a termine, occorrendo
altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell'apposizione del
termine nei contratti stipulati in base all'ipotesi individuata ex art. 23
citato, l'indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato,
sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine
(fattispecie relativa ad assunzioni a termine di ufficiali di riscossione).
(Rigetta, App. Potenza, 18/05/2005)” Cass. civ., Sez. lavoro, 12/03/2009,
n. 6010
[2] Il comma due dell’art. 1 la prevede per la sola
assenza di forma scritta “2. L 'apposizione del termine
di cui
al comma 1 e' priva
di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da
atto scrittoI.
[3] Art. 5. “Scadenza del termine e sanzioni
Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la
scadenza del termine inizialmente fissato
o successivamente prorogato
ai sensi dell'articolo 4, il
datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti
per cento fino
al decimo giorno successivo,
al quaranta per
cento per ciascun
giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro ((...))
continua oltre il
trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei
mesi nonché decorso il periodo
complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli
altri casi, il contratto si considera
a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il
lavoratore venga riassunto
a termine, ai
sensi dell'articolo 1, entro un periodo
di dieci giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata
fino a
sei mesi, ovvero
venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al
presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei
confronti dei lavoratori
impiegati nelle attività
stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi
individuate dai contratti
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
4. Quando
si tratta di
due assunzioni successive
a termine, intendendosi per tali
quelle effettuate senza alcuna
soluzione di continuità, il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di
stipulazione del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della
successione di contratti di cui ai commi
precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale
o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, qualora
per effetto di successione di contratti a termine
per lo
svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro
fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente
superato i trentasei
mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi
di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto
di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del
comma 2; ai fini del suddetto
computo del periodo massimo
di durata del contratto a tempo determinato,
pari a trentasei
mesi, si tiene altresì conto dei periodi di
missione aventi ad
oggetto mansioni equivalenti,
svolti fra i medesimi soggetti, ai
sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, inerente alla
somministrazione di lavoro
a tempo determinato. In deroga a
quanto disposto dal
primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi
soggetti può essere
stipulato per una
sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso
la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio
e con l'assistenza di
un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano
nazionale cui il
lavoratore sia iscritto o
conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In
caso di mancato rispetto della
descritta procedura, nonchè
nel caso di
superamento del termine stabilito
nel medesimo contratto,
il nuovo contratto
si considera a tempo indeterminato.
4-ter.
Le disposizioni di cui al
comma 4-bis non
trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali
definite dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché
di quelle che
saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative.
4-quater.
Il lavoratore che,
nell'esecuzione di uno
o più contratti a
termine presso la
stessa azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha
diritto di precedenza, fatte
salve diverse disposizioni
di contratti collettivi
stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, nelle
assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle
mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a
termine.
Fermo restando quanto già previsto dal
presente articolo per il diritto
di precedenza, per
le lavoratrici il
congedo di maternità di cui
all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001,
n. 151, e
successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto
a termine presso la stessa azienda,
concorre a determinare
il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il
diritto di precedenza di cui
al primo periodo.
Alle medesime lavoratrici
e' altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui
al presente comma,
il diritto di precedenza anche
nelle assunzioni a
tempo determinato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi, con riferimento alle
mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine
per lo svolgimento di attività
stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a
nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attività
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di
cui ai commi
4-quater e 4-quinquies può essere
esercitato a condizione che
il lavoratore manifesti in tal
senso la propria volontà al datore di lavoro
entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla
data di cessazione
del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto
di precedenza di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies
deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1,
comma 2.
4-septies.
In caso di violazione del limite
percentuale di cui all'articolo 1, comma
1, per ciascun
lavoratore si applica
la sanzione amministrativa:
a) pari al 20 per cento della retribuzione,
per ciascun mese o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del
rapporto di lavoro, se il numero dei
lavoratori assunti in
violazione del limite percentuale
non sia superiore a uno;
b) pari al 50 per cento della retribuzione,
per ciascun mese o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del
rapporto di lavoro, se il numero dei
lavoratori assunti in
violazione del limite percentuale
sia superiore a uno.
4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle
sanzioni di cui al comma 4-septies sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al Fondo
sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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