Cosa determina l’esperimento
del tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc ai fini della prescrizione e
della decadenza?
In forza del comma secondo dell’art.
410 cpc “La comunicazione della richiesta
di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di
ogni termine di decadenza”.
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