Come devono essere
computati i lavoratori a tempo parziale?
In base all’art. 6 del Dlgs 61
del 2000 “ In
tutte le ipotesi
in cui, per disposizione di legge
o di contratto collettivo, si
renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i
lavoratori a tempo
parziale sono computati nel
complesso del numero
dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario
svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai
sensi dell'articolo 1[1]; ai
fini di cui
sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari
individuati a tempo
parziale corrispondente a unità intere
di orario a tempo pieno”.
[1] “per
"tempo pieno" l'orario
normale di lavoro
di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale
minor orario normale
fissato dai contratti collettivi applicati”
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