Quando si ha il c.d. lavoro
gratuito?
Ecco una piccola rassegna
giurisprudenziale:
Legittimità:
La prestazione di lavoro resa da
un "militante" a favore di un partito politico, in quanto connotata
da finalità ideali e non lucrative (affectionis vel benevolentiae causa), è da
considerarsi effettuata a titolo gratuito. Cass. civ., Sez. lavoro, 03/07/2012,
n. 11089
Il rapporto di scambio tra
prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi
costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall’art. 2094
cc, così distinguendosi, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia
dai rapporti di tipo associativo. Tuttavia quanto più il rapporto assuma, per
gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso,
opera al riguardo la presunzione di fatto di onerosità, basata sui criteri
della normalità, dell'apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e
legittimo affidamento della parte interessata, sempre che non sussistano invece
i presupposti per l'operare di una presunzione di gratuità, correlata alle
situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducano ad
un'opzione in tal senso. Cass. civ., Sez. lavoro, 01/09/2004, n. 17584
Secondo le norme dell'ordinamento
statuale vigente - applicabili anche al rapporto di lavoro del religioso, non
essendo il relativo status limitativo della comune capacità del soggetto ed
essendo gli effetti dei voti, previsti dal diritto canonico, riconosciuti, in
base al diritto concordatario, solo a determinati fini - la fattispecie tipica
del rapporto di lavoro subordinato è caratterizzata non solo dagli estremi
della collaborazione e della subordinazione ma anche dell'onerosità e,
pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché
oggetti va m ente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non
sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di adeguata
retribuzione, ma affectionis vel benevolentiae causa o in omaggio a principi di
ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si speri di
trarre dall'esercizio dell'attività stessa. La configurabilità dello
svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa,
come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova
ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36) e del cc (artt. 2094, 2099, 2113
e 2126) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse,
attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono
l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche
suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata. Cass. civ., Sez. lavoro, 07/11/2003, n. 16774
Per negare che le prestazioni
lavorative svolte nell'ambito di un gruppo parentale diano luogo a un rapporto
di lavoro subordinato o di parasubordinazione occorre accertare l'esistenza di
una partecipazione costante dei vari membri alla vita e agli interessi del
gruppo, ossia uno stato di mutua solidarietà e assistenza, dovendo in difetto
di ciò, specie quando le prestazioni lavorative siano svolte nell'ambito di
un'attività professionale esercitata al di fuori della comunità familiare,
escludersi l'ipotesi del lavoro gratuito, la cui presunzione peraltro non opera
quando i soggetti non convivano sotto il medesimo tetto ma stiano in unità
abitative autonome e distinte. Cass. civ., Sez. lavoro, 27/12/1999, n. 14579
Ogni attività oggettivamente
configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a
titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito
affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della
prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di
subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la
sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella
lucrativa, che deve essere rigorosamente provata, fermo restando che la
valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede
di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la
sentenza impugnata che, sulla base delle specifiche circostanze di fatto emerse
dall'istruttoria espletata, aveva ritenuto provato che il ricorrente,
giornalista, aveva svolto a titolo gratuito l'attività, non a tempo pieno, di
direzione di un notiziario politico edito da un gruppo consiliare presso
un'assemblea regionale). Cass. civ., Sez. lavoro, 06/04/1999, n. 3304
Una volta che la parte attrice
con il ricorso introduttivo di una causa di lavoro abbia dedotto in maniera
circostanziata l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico, formulando
altresì le relative richieste probatorie, costituisce onere del convenuto, ai
sensi dell'art. 416, commi 2 e 3 c.p.c., eccepire tempestivamente con la
memoria difensiva di costituzione la sussistenza di relazioni affettive che
giustifichino la gratuità del rapporto e chiedere la prova delle relative
circostanze di fatto. Conseguentemente, nel caso in cui il convenuto non abbia
tempestivamente proposto tali difese ed al contrario, non contestando i fatti
dedotti dall'avversario ed eccependo la prescrizione, li abbia ammessi,
correttamente il giudice di merito ritiene sulla loro base l'esistenza di un
ordinario - e quindi oneroso - rapporto di lavoro subordinato, ed esonera
l'attrice dall'espletamento della prova richiesta, senza dare rilievo in senso
contrario al fatto che nel successivo corso del giudizio il convenuto abbia invece
dedotto il carattere non subordinato e gratuito del rapporto. (Nella specie, il
convenuto aveva in un secondo tempo asserito che il rapporto si era svolto tra
conviventi sulla base di "affectio", solidarietà e benevolenza. Il
giudice d'appello, nel ritenere l'insussistenza di particolari rapporti
affettivi e il carattere subordinato e oneroso del rapporto, aveva qualificato
la lavoratrice quale "Vergara", figura tipica di collaboratrice
domestica in area di campagna nella provincia di Macerata, dando rilievo a tale
qualifica e alla fruizione da parte dell'interessata di alloggio - per sè e in
taluni periodi anche per i suoi familiari - prima nell'abitazione del datore di
lavoro e poi in una adiacente, e di altre prestazioni in natura, tra cui la
facoltà di intrattenere un piccolo allevamento di suini, al fine di liquidare -
con procedimento dalla S.C. ritenuto corretto - le spettanze retributive
dell'attrice disattendendo in parte i parametri offerti dalle previsioni dei
contratti collettivi del settore domestico e valutando equitativamete il valore
delle prestazioni in natura). Cass. civ., Sez. lavoro, 06/12/1996, n. 10872
Per negare che le prestazioni
lavorative svolte nell'ambito di un gruppo parentale diano luogo ad un rapporto
di lavoro subordinato o di parasubordinazione, occorre accertare l'esistenza di
una partecipazione costante dei vari membri alla vita agli interessi del
gruppo, ossia uno stato di mutua solidarietà e assistenza, dovendo in difetto
di ciò, specie quando le prestazioni lavorative siano svolte al di fuori della
comunità familiare, escludersi l'ipotesi del lavoro gratuito, la cui
presunzione, peraltro, non opera quando i soggetti non sono conviventi sotto il
medesimo tetto ma in unità abitative autonome e distinte. Cass. civ., Sez.
lavoro, 14/12/1994, n. 10664
Non è rapporto di lavoro
familiare a titolo gratuito quello in cui un cugino presti la sua opera
subordinata a favore di altro senza conviverci e senza avere comunque con lui
una comunanza di vita o d'interessi, ed in mancanza di qualsiasi insegnamento
da parte del datore, anche perché privo, questi, di particolare capacità nello
svolgere la sua attività (nella specie, la gestione di una pizzeria-panificio).
Cass. civ., Sez. lavoro, 23/02/1989, n. 1009
Il diritto alla retribuzione, in
corrispettivo della prestazione lavorativa, previsto e tutelato dalla
costituzione art. 36) e dal c. c. (art. 2094, 2099, 2113 e 2126), con
esclusione di ogni possibilità di valida rinuncia, riguarda il rapporto a titolo
oneroso, ma non è di per sé preclusivo della configurabilità di un'attività
lavorativa a titolo gratuito, la cui pattuizione deve ritenersi consentita
all'autonomia privata, sempre che, integrando una eccezionale deroga alla
normale onerosità del rapporto, ricorrano particolari circostanze oggettive o
soggettive (modalità e quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle
parti, relazioni intercorrenti fra le stesse, ecc.), che giustifichino la causa
gratuita e consentano di negare con certezza la sussistenza di un accordo
elusivo di detta irrinunciabilità della retribuzione medesima. Cass. civ.,
05/02/1983, n. 996
L'affermazione della ricorrenza
di un rapporto di lavoro subordinato a titolo gratuito, con esclusione del
diritto alla retribuzione, non può essere fondata sulla sola base dei patti
inerenti al momento genetico del rapporto stesso o sulla successiva inerzia del
lavoratore nel richiedere il compenso, ma postula un preciso riscontro, alla
stregua del concreto svolgimento dell'attività lavorativa, di elementi e
situazioni giustificativi dell'eccezione alla normale onerosità dell'attività
medesima; nella specie, il mancato intervento dell'approvazione o del visto, da
parte dell'organo di controllo, della delibera di un ente ospedaliero la quale
stabilisca il trattenimento in servizio di un sanitario, come straordinario,
nonché la retribuibilità del medesimo, comporta l'impossibilità di inquadrare
nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego il servizio prestato dal
sanitario ma anche l'impossibilità di ravvisare nella stessa delibera la prova
della gratuità del rapporto in deroga alla normale onerosità dell'attività
lavorativa oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato.
Cass. civ., 19/01/1983, n. 527
Secondo le norme dell'ordinamento
statuale vigente, applicabili anche al rapporto di lavoro del religioso, non
essendo il relativo status limitativo della comune capacità del soggetto ed
essendo gli effetti dei voti, previsti dal diritto canonico, riconosciuti, in
base al diritto concordatario, solo a determinati fini, la fattispecie tipica
del rapporto di lavoro subordinato è caratterizzata non solo dagli estremi
della collaborazione e della subordinazione ma anche dell'onerosità e,
pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché
oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia
eseguita con spirito di subordinazione né in vista di adeguata retribuzione, ma
affectionis vel benevolentiae causa o in omaggio a principi di ordine morale o
religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si speri di trarre
dall'esercizio dell'attività stessa; la configurabilità dello svolgimento a
titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori
del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme
costituzionali (art. 36 Cost) del c.c.
(art. 2094, 2099, 2113 e 2126) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in
quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non
escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche
suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata. Cass. civ.,
13/05/1982, n. 2987
Il diritto alla retribuzione, in
corrispettivo della prestazione lavorativa, previsto e tutelato dalla
costituzione (art. 36) e dal c. c. (art. 2094, 2099, 2113 e 2126), con
esclusione di ogni possibilità di valida rinuncia, riguarda il rapporto a
titolo oneroso, ma non è di per sé preclusivo della configurabilità di
un'attività lavorativa a titolo gratuito, la cui pattuizione deve ritenersi
consentita all'autonomia privata, sempre che integrando una eccezionale deroga
alla normale onerosità del rapporto, ricorrano particolari circostanze
oggettive o soggettive (modalità e quantità del lavoro, condizioni
economico-sociali delle parti, relazioni intercorrenti fra le stesse, ecc.),
che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare con certezza la sussistenza
di un accordo elusivo di detta irrinunciabilità della retribuzione medesima;
pertanto, con riguardo ad un medico, che sia stato ammesso a frequentare un
ospedale in qualità di «volontario» o «specialista onorario», ma abbia poi in
concreto svolto anche attività lavorativa di tipo subordinato, analoga a quella
dei medici dipendenti dell'ospedale stesso, l'affermazione della ricorrenza di
un rapporto a titolo gratuito, con esclusione del diritto alla retribuzione,
non può essere fondata sulla sola base dei patti inerenti al momento genetico
del rapporto, ovvero sulla successiva inerzia del lavoratore nel chiedere il
compenso, ma postula un preciso riscontro, alla stregua del concreto
svolgimento dell'attività lavorativa, di elementi e situazioni giustificative
dell'eccezione alla normale onerosità dell'attività medesima, nei termini
specificati. Cass. civ., 11/04/1981, n.
2123
Merito
La retribuzione costituisce un
elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, il quale, dunque, si
presume pattuito a titolo oneroso. Ne consegue che il contratto di lavoro gratuito
è ammissibile unicamente come contratto atipico nei limiti posti dall’art. 1322
cc ovvero quando sia diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico, cioè particolari ragioni di tipo affettivo,
solidaristico, religioso che devono essere rigorosamente provate da chi afferma
la gratuità del rapporto. Trib. Trapani, Sez. lavoro, 31/01/2012
Lo svolgimento di una prestazione
di lavoro giornalistico non può escludere la configurabilità di una prestazione
lavorativa a titolo gratuito, riconducibile a un rapporto istituito affectionis
vel benevolentiae causa. Tuttavia, di tale gratuità deve essere data prova
rigorosa da parte del beneficiario della prestazione; siddetta prova non può
consistere nella semplice inerzia del prestatore nel chiedere il compenso per
la prestazione, ma deve essere desunta dall'originaria volontà delle parti
nonché delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Trib. Verona,
10/06/2005
Poichè le prestazioni lavorative
fra coniugi si presumono fatte a titolo gratuito, colui che afferma l'esistenza
di un rapporto di lavoro subordinato deve dimostrare che ricorrano in concreto
i requisiti dell'onerosità e della subordinazione, con specifico riferimento
alla obbligatorietà e continuità delle prestazioni stesse, all'inserimento
nella struttura organizzativa dell'impresa ed all'esercizio di un potere
disciplinare e direttivo del beneficiario delle prestazioni. Pret. Sassari,
17/01/1994
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