sabato 23 maggio 2015

Quando si ha il c.d. lavoro gratuito?

Ecco una piccola rassegna giurisprudenziale:

Legittimità:

La prestazione di lavoro resa da un "militante" a favore di un partito politico, in quanto connotata da finalità ideali e non lucrative (affectionis vel benevolentiae causa), è da considerarsi effettuata a titolo gratuito. Cass. civ., Sez. lavoro, 03/07/2012, n. 11089

Il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall’art. 2094 cc, così distinguendosi, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo. Tuttavia quanto più il rapporto assuma, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo la presunzione di fatto di onerosità, basata sui criteri della normalità, dell'apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, sempre che non sussistano invece i presupposti per l'operare di una presunzione di gratuità, correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducano ad un'opzione in tal senso. Cass. civ., Sez. lavoro, 01/09/2004, n. 17584

Secondo le norme dell'ordinamento statuale vigente - applicabili anche al rapporto di lavoro del religioso, non essendo il relativo status limitativo della comune capacità del soggetto ed essendo gli effetti dei voti, previsti dal diritto canonico, riconosciuti, in base al diritto concordatario, solo a determinati fini - la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato è caratterizzata non solo dagli estremi della collaborazione e della subordinazione ma anche dell'onerosità e, pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché oggetti va m ente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di adeguata retribuzione, ma affectionis vel benevolentiae causa o in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si speri di trarre dall'esercizio dell'attività stessa. La configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36) e del cc (artt. 2094, 2099, 2113 e 2126) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata.  Cass. civ., Sez. lavoro, 07/11/2003, n. 16774

Per negare che le prestazioni lavorative svolte nell'ambito di un gruppo parentale diano luogo a un rapporto di lavoro subordinato o di parasubordinazione occorre accertare l'esistenza di una partecipazione costante dei vari membri alla vita e agli interessi del gruppo, ossia uno stato di mutua solidarietà e assistenza, dovendo in difetto di ciò, specie quando le prestazioni lavorative siano svolte nell'ambito di un'attività professionale esercitata al di fuori della comunità familiare, escludersi l'ipotesi del lavoro gratuito, la cui presunzione peraltro non opera quando i soggetti non convivano sotto il medesimo tetto ma stiano in unità abitative autonome e distinte. Cass. civ., Sez. lavoro, 27/12/1999, n. 14579

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla base delle specifiche circostanze di fatto emerse dall'istruttoria espletata, aveva ritenuto provato che il ricorrente, giornalista, aveva svolto a titolo gratuito l'attività, non a tempo pieno, di direzione di un notiziario politico edito da un gruppo consiliare presso un'assemblea regionale). Cass. civ., Sez. lavoro, 06/04/1999, n. 3304

Una volta che la parte attrice con il ricorso introduttivo di una causa di lavoro abbia dedotto in maniera circostanziata l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico, formulando altresì le relative richieste probatorie, costituisce onere del convenuto, ai sensi dell'art. 416, commi 2 e 3 c.p.c., eccepire tempestivamente con la memoria difensiva di costituzione la sussistenza di relazioni affettive che giustifichino la gratuità del rapporto e chiedere la prova delle relative circostanze di fatto. Conseguentemente, nel caso in cui il convenuto non abbia tempestivamente proposto tali difese ed al contrario, non contestando i fatti dedotti dall'avversario ed eccependo la prescrizione, li abbia ammessi, correttamente il giudice di merito ritiene sulla loro base l'esistenza di un ordinario - e quindi oneroso - rapporto di lavoro subordinato, ed esonera l'attrice dall'espletamento della prova richiesta, senza dare rilievo in senso contrario al fatto che nel successivo corso del giudizio il convenuto abbia invece dedotto il carattere non subordinato e gratuito del rapporto. (Nella specie, il convenuto aveva in un secondo tempo asserito che il rapporto si era svolto tra conviventi sulla base di "affectio", solidarietà e benevolenza. Il giudice d'appello, nel ritenere l'insussistenza di particolari rapporti affettivi e il carattere subordinato e oneroso del rapporto, aveva qualificato la lavoratrice quale "Vergara", figura tipica di collaboratrice domestica in area di campagna nella provincia di Macerata, dando rilievo a tale qualifica e alla fruizione da parte dell'interessata di alloggio - per sè e in taluni periodi anche per i suoi familiari - prima nell'abitazione del datore di lavoro e poi in una adiacente, e di altre prestazioni in natura, tra cui la facoltà di intrattenere un piccolo allevamento di suini, al fine di liquidare - con procedimento dalla S.C. ritenuto corretto - le spettanze retributive dell'attrice disattendendo in parte i parametri offerti dalle previsioni dei contratti collettivi del settore domestico e valutando equitativamete il valore delle prestazioni in natura). Cass. civ., Sez. lavoro, 06/12/1996, n. 10872

Per negare che le prestazioni lavorative svolte nell'ambito di un gruppo parentale diano luogo ad un rapporto di lavoro subordinato o di parasubordinazione, occorre accertare l'esistenza di una partecipazione costante dei vari membri alla vita agli interessi del gruppo, ossia uno stato di mutua solidarietà e assistenza, dovendo in difetto di ciò, specie quando le prestazioni lavorative siano svolte al di fuori della comunità familiare, escludersi l'ipotesi del lavoro gratuito, la cui presunzione, peraltro, non opera quando i soggetti non sono conviventi sotto il medesimo tetto ma in unità abitative autonome e distinte. Cass. civ., Sez. lavoro, 14/12/1994, n. 10664

Non è rapporto di lavoro familiare a titolo gratuito quello in cui un cugino presti la sua opera subordinata a favore di altro senza conviverci e senza avere comunque con lui una comunanza di vita o d'interessi, ed in mancanza di qualsiasi insegnamento da parte del datore, anche perché privo, questi, di particolare capacità nello svolgere la sua attività (nella specie, la gestione di una pizzeria-panificio). Cass. civ., Sez. lavoro, 23/02/1989, n. 1009

Il diritto alla retribuzione, in corrispettivo della prestazione lavorativa, previsto e tutelato dalla costituzione art. 36) e dal c. c. (art. 2094, 2099, 2113 e 2126), con esclusione di ogni possibilità di valida rinuncia, riguarda il rapporto a titolo oneroso, ma non è di per sé preclusivo della configurabilità di un'attività lavorativa a titolo gratuito, la cui pattuizione deve ritenersi consentita all'autonomia privata, sempre che, integrando una eccezionale deroga alla normale onerosità del rapporto, ricorrano particolari circostanze oggettive o soggettive (modalità e quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni intercorrenti fra le stesse, ecc.), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare con certezza la sussistenza di un accordo elusivo di detta irrinunciabilità della retribuzione medesima. Cass. civ., 05/02/1983, n. 996

L'affermazione della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a titolo gratuito, con esclusione del diritto alla retribuzione, non può essere fondata sulla sola base dei patti inerenti al momento genetico del rapporto stesso o sulla successiva inerzia del lavoratore nel richiedere il compenso, ma postula un preciso riscontro, alla stregua del concreto svolgimento dell'attività lavorativa, di elementi e situazioni giustificativi dell'eccezione alla normale onerosità dell'attività medesima; nella specie, il mancato intervento dell'approvazione o del visto, da parte dell'organo di controllo, della delibera di un ente ospedaliero la quale stabilisca il trattenimento in servizio di un sanitario, come straordinario, nonché la retribuibilità del medesimo, comporta l'impossibilità di inquadrare nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego il servizio prestato dal sanitario ma anche l'impossibilità di ravvisare nella stessa delibera la prova della gratuità del rapporto in deroga alla normale onerosità dell'attività lavorativa oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato. Cass. civ., 19/01/1983, n. 527

Secondo le norme dell'ordinamento statuale vigente, applicabili anche al rapporto di lavoro del religioso, non essendo il relativo status limitativo della comune capacità del soggetto ed essendo gli effetti dei voti, previsti dal diritto canonico, riconosciuti, in base al diritto concordatario, solo a determinati fini, la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato è caratterizzata non solo dagli estremi della collaborazione e della subordinazione ma anche dell'onerosità e, pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di adeguata retribuzione, ma affectionis vel benevolentiae causa o in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si speri di trarre dall'esercizio dell'attività stessa; la configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36 Cost)  del c.c. (art. 2094, 2099, 2113 e 2126) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata. Cass. civ., 13/05/1982, n. 2987

Il diritto alla retribuzione, in corrispettivo della prestazione lavorativa, previsto e tutelato dalla costituzione (art. 36) e dal c. c. (art. 2094, 2099, 2113 e 2126), con esclusione di ogni possibilità di valida rinuncia, riguarda il rapporto a titolo oneroso, ma non è di per sé preclusivo della configurabilità di un'attività lavorativa a titolo gratuito, la cui pattuizione deve ritenersi consentita all'autonomia privata, sempre che integrando una eccezionale deroga alla normale onerosità del rapporto, ricorrano particolari circostanze oggettive o soggettive (modalità e quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni intercorrenti fra le stesse, ecc.), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare con certezza la sussistenza di un accordo elusivo di detta irrinunciabilità della retribuzione medesima; pertanto, con riguardo ad un medico, che sia stato ammesso a frequentare un ospedale in qualità di «volontario» o «specialista onorario», ma abbia poi in concreto svolto anche attività lavorativa di tipo subordinato, analoga a quella dei medici dipendenti dell'ospedale stesso, l'affermazione della ricorrenza di un rapporto a titolo gratuito, con esclusione del diritto alla retribuzione, non può essere fondata sulla sola base dei patti inerenti al momento genetico del rapporto, ovvero sulla successiva inerzia del lavoratore nel chiedere il compenso, ma postula un preciso riscontro, alla stregua del concreto svolgimento dell'attività lavorativa, di elementi e situazioni giustificative dell'eccezione alla normale onerosità dell'attività medesima, nei termini specificati.  Cass. civ., 11/04/1981, n. 2123


Merito

La retribuzione costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, il quale, dunque, si presume pattuito a titolo oneroso. Ne consegue che il contratto di lavoro gratuito è ammissibile unicamente come contratto atipico nei limiti posti dall’art. 1322 cc ovvero quando sia diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, cioè particolari ragioni di tipo affettivo, solidaristico, religioso che devono essere rigorosamente provate da chi afferma la gratuità del rapporto. Trib. Trapani, Sez. lavoro, 31/01/2012

Lo svolgimento di una prestazione di lavoro giornalistico non può escludere la configurabilità di una prestazione lavorativa a titolo gratuito, riconducibile a un rapporto istituito affectionis vel benevolentiae causa. Tuttavia, di tale gratuità deve essere data prova rigorosa da parte del beneficiario della prestazione; siddetta prova non può consistere nella semplice inerzia del prestatore nel chiedere il compenso per la prestazione, ma deve essere desunta dall'originaria volontà delle parti nonché delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Trib. Verona, 10/06/2005

Poichè le prestazioni lavorative fra coniugi si presumono fatte a titolo gratuito, colui che afferma l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve dimostrare che ricorrano in concreto i requisiti dell'onerosità e della subordinazione, con specifico riferimento alla obbligatorietà e continuità delle prestazioni stesse, all'inserimento nella struttura organizzativa dell'impresa ed all'esercizio di un potere disciplinare e direttivo del beneficiario delle prestazioni. Pret. Sassari, 17/01/1994

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