Il consenso scritto
dei lavoratori può evitare d’incorrere nel reato di cui all’art. 4 della l. 300
del 1970 in
caso di assenza delle rsa e preventiva autorizzazione dell’ispettorato del lavoro?
In forza dell’art. 4 della legge
300 del 1970 comma secondo, anche per “gli impianti e le apparecchiature di controllo
che siano richiesti da esigenze organizzative
e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo
con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di
queste, con la commissione interna. In difetto di accordo,
su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”.
Quindi l’autorizzazione è
preventiva ed occorre anche quando il controllo dei dipendenti è eventuale. Tuttavia
secondo una pronuncia della Cassazione
“Non integra il reato previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori
( legge 300 del 1970) l'installazione di un sistema di videosorveglianza
potenzialmente in grado di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, la
cui attivazione, anche in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i
dipendenti”. (Annulla senza rinvio, Trib. Pisa, 20/04/2011) Cass. pen.,
Sez. III, 17/04/2012, n. 22611
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