lunedì 18 maggio 2015

Il consenso scritto dei lavoratori può evitare d’incorrere nel reato di cui all’art. 4 della l. 300 del 1970 in caso di assenza delle rsa  e preventiva autorizzazione dell’ispettorato del lavoro?


In forza dell’art. 4 della legge 300 del 1970 comma secondo, anche per “gli  impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da  esigenze  organizzative  e  produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro,  ma  dai  quali  derivi  anche la possibilità di controllo a distanza  dell'attività  dei  lavoratori,  possono essere installati soltanto  previo  accordo  con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di  accordo,  su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del  lavoro,  dettando,  ove  occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”.

Quindi l’autorizzazione è preventiva ed occorre anche quando il controllo dei dipendenti è eventuale. Tuttavia secondo una pronuncia della Cassazione

“Non integra il reato previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori ( legge 300 del 1970) l'installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, la cui attivazione, anche in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti”. (Annulla senza rinvio, Trib. Pisa, 20/04/2011) Cass. pen., Sez. III, 17/04/2012, n. 22611



Tuttavia si sconsiglia di non richiedere l'autorizzazione all'ispettorato posto che attualmente esistono procedure estremamente semplificate per ottenere l'autorizzazione. 

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