Quando è legittimo il licenziamento per scarso rendimento del
lavoratore?
Ecco una raccolta della
Cassazione:
E’ legittimo il licenziamento per
scarso rendimento intimato al lavoratore qualora sia risultata provata, sulla
scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso e
in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione
della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - e a lui imputabile - in
conseguenza dell'”enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi
di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo
di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali
riferito a una media di attività tra i vari dipendenti (Cassazione 2013 n.
2291)
E’ legittimo il licenziamento
intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato,
sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore
stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente
violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui
imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati
dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente
realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei
risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti
ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione
(nella specie, la Corte
ha confermato il licenziamento inflitto ad un addetto ad un laboratorio per
controllo qualità a cui erano stati contestati molteplici ritardi, omissioni e
violazioni, tutti oggetto di una sola contestazione disciplinare che aveva
portato al licenziamento).
Rende legittimo il licenziamento
per scarso rendimento l'atteggiamento negligente del lavoratore, protratto nel
tempo e non modificato a seguito dei richiami dei superiori, il quale violi in
modo incontestato la clausola di rendimento relativa all'attività lavorativa
espletata, nonostante la qualità di rendimento e la capacità professionale
dimostrate in precedenza (Cass. 2010 n. 24361)
Nel licenziamento per scarso
rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo del licenziamento per
giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - cui spetta l'onere della
prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del
risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la
causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi
contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale
prestazione. Nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovrà
tenersi conto - alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali
sanciti dagli art. 4 e 41 Cost. - del grado di diligenza normalmente richiesto per
la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore,
nonché dell'incidenza dell'organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa e
dei fattori socio-ambientale. (cass.2009 n. 20050)
Il legittimo il licenziamento
intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato,
sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore
stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente
violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui
imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati
dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente
realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei
risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti
ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.
(Nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda con la quale
un lavoratore, inquadrato nella qualifica di operatore di vendita, chiedeva la
declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli a seguito della
contestazione di non aver raggiunto l'obiettivo di fatturato stabilito nei mesi
da marzo ad ottobre del 2003).
In tema di licenziamento per
scarso rendimento , la negligenza può essere provata anche solo attraverso
presunzioni e tale prova, concernente l'inadempimento del lavoratore,
costituisce una valutazione di fatto che spetta al giudice di merito,
incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un
lavoratore, inquadrato nella qualifica di operatore di vendita ed addetto ad
una determinata zona di vendita, intimato a seguito della contestazione di non
aver raggiunto l'obiettivo di fatturato stabilito nei mesi da marzo ad ottobre
del 2003, attingendo la prova della negligenza del lavoratore da plurimi
elementi, senza reputare necessaria la produzione in giudizio da parte del
datore di lavoro della documentazione idonea a dimostrare i minimi produttivi
in concreto raggiungibili e i risultati conseguiti da altri lavoratori, addetti
alla stessa specifica attività, operanti nella medesima zona). (cass. 2009 n.
1632)
E’ legittimo il licenziamento
intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato,
sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore
stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente
violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui
imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati
dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente
realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei
risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti
ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.
(Nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la
legittimità del recesso datoriale in relazione alla violazione dell'obbligo
contrattuale di collaborazione da parte di un ispettore dipendente di una
società assicurativa secondo i programmi di produzione e le direttive
impartite, ravvisando la congruità della motivazione circa la valutazione delle
risultanze acquisite comprovanti il notevole calo del rendimento nell'arco
degli ultimi anni del rapporto di lavoro comparato in percentuale con quello
dei colleghi e l'imputabilità dello scarso rendimento alla negligenza del
lavoratore). (cass. 2006 n. 3876)
Nel licenziamento per scarso
rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - a cui spetta l'onere
della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del
risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la
causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi
contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale
prestazione. Nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovrà
tenersi conto - alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali
sanciti dagli artt. 4 e 41 Cost. - del grado di diligenza normalmente richiesto
per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore,
nonché dell'incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa
e dei fattori socio-ambientali. Cass. 2004 n. 15351
Nel licenziamento per scarso
rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - a cui spetta l'onere
della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del
risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la
causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi
contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione.
Nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovrà tenersi conto -
alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli art.
4 e 41 Cost. - del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione
lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché
dell'incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa e dei
fattori socio-ambientali. Cass. 2003 13194
In tema di licenziamento per
scarso rendimento, la negligenza può essere provata anche solo attraverso
presunzioni. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., con
riferimento al licenziamento per scarso rendimento della dipendente, addetta
all'acquisizione di polizze assicurative, ha ritenuto raggiunta la prova della
negligenza sulla base di un complesso univoco di elementi presuntivi,
consistenti in ciò che altri due produttori operanti nella medesima zona
avevano raggiunto e superato gli obiettivi annuali, che la lavoratrice
licenziata, quando venne affiancata nelle visite ai possibili clienti da altro
collega, aveva raggiunto gli obiettivi prefissati e che ella effettuava visite
a potenziali clienti solo nel suo comune di residenza).
L'atteggiamento negligente del
lavoratore, protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei
superiori, il quale violi in modo incontestato la clausola di rendimento relativa
all'attività lavorativa espletata, svolta fuori dal controllo
dell'imprenditore, rende legittimo il licenziamento per scarso rendimento,
nonostante la qualità di rendimento e capacità professionale dimostrate in
precedenza. La negligenza può essere provata solo attraverso presunzioni.
Il datore di lavoro, che intenda
licenziare per scarso rendimento, non può limitarsi a provare esclusivamente il
mancato raggiungimento del risultato, ma deve altresì dimostrare che la causa
di esso derivi da negligenza nell'espletamento della prestazione lavorativa. La
prova della negligenza, però, può essere raggiunta anche solo ed unicamente
mediante elementi presuntivi uno dei quali, sicuramente, è rappresentato dallo
scarso rendimento del lavoratore subordinato. Cass. 2003 n. 6747
Lo scarso rendimento rilevante ai
fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sussiste soltanto
allorché esso cagioni la perdita totale dell'interesse del datore di lavoro
alla prestazione, da valutare mediante indagine condotta alla stregua di tutte
le circostanze della fattispecie concreta compreso fra queste il comportamento
del datore di lavoro, per accertare se il medesimo, obbligato non solo al
pagamento della retribuzione ma anche a predisporre i mezzi per l'esplicazione
dell'attività lavorativa, si sia o meno attivato per prevenire o rimuovere
situazioni ostative allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Lo scarso rendimento del
lavoratore può essere addotto, a seconda delle circostanze, come giustificato
motivo oggettivo di licenziamento come giustificato motivo soggettivo, quando
esso sia l'effetto di un inadempimento degli obblighi contrattuali. Alla
valutazione della sussistenza e gravità di tale inadempimento deve concorrere
l'apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto ("obiter
dictum").
II datore di lavoro che intenda
far valere lo scarso rendimento del dipendente quale giustificato motivo
soggettivo di licenziamento, non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento
del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esiguità, ma è onerato
dalla dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere
anche l'apprezzamento degli aspetti concreti. Nonostante la previsione di un
minimo quantitativo, infatti, il lavoratore resta obbligato a un facere e non a
un risultato, con la conseguenza che l'inadeguatezza della prestazione resa può
essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o comunque a fattori
non dipendenti dal lavoratore . Cass. 2003 n. 3250
L'obbligo, posto a carico del
datore di lavoro (nella specie, istituto di credito) dalla contrattazione
collettiva - che contenga una clausola che condiziona la corresponsione del
premio di rendimento ai dipendenti al conseguimento di una determinata
qualifica - di motivare succintamente la classificazione di un dipendente come
"mediocre" o "insufficiente", con conseguente esclusione
della possibilità, per questo, di conseguimento di detto premio, non configura
una prescrizione sulla forma, ma una procedimentalizzazione, con finalità di
garanzia, del potere unilaterale del datore di lavoro. Ne consegue che
l'inosservanza di tale obbligo deve essere ricondotta non già alla nullità per
mancanza della forma convenuta, ma alla fattispecie dell'inadempimento
dell'obbligazione, assunta dal titolare del potere, di esercitarlo secondo
determinate modalità. Peraltro, anche in tale prospettiva, la violazione
dell'obbligo di motivare succintamente l'attribuzione della qualifica di "mediocre"
o "insufficiente", importa la stessa conseguenza, che, cioè, la
classificazione stessa debba ritenersi non avvenuto. Cass 2001 n. 11207
L'inidoneità del lavoratore allo
svolgimento dei compiti affidatigli, per mancanza delle capacità e della
preparazione necessari può giustificare il licenziamento non disciplinare per
giustificato motivo, senza che possa rilevare in senso contrario
l'inquadramento della prestazione del lavoratore nell'ambito delle obbligazioni
di mezzi e non di risultato, o possa eccepirsi la mancata applicazione del
procedimento previsto dall'art. 11 dell'accordo interconfederale 18 ottobre
1950, reso efficace "erga omnes" con il D.P.R. 14 luglio 1960 n.
1011, prevedente, in caso di scarso rendimento, la previa ammonizione del
lavoratore e la segnalazione del caso alla commissione interna, quali condizioni
per l'applicazione del licenziamento, dato che la materia dei licenziamenti
individuali è stata regolata "ex novo" dalle leggi n. 604 del 1966 e
n. 300 del 1970 con norme imperative. Cass. 2000 n. 14964
Il rendimento lavorativo
inferiore al minimo contrattuale, o d'uso, non integra "ex se"
l'inesatto adempimento che, a norma dell'art. 1218 c.c., si presume, fino a
prova contraria, imputabile a colpa del debitore, dato che, nonostante la
previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato a un
"facere" e non a un risultato e la inadeguatezza della prestazione
resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o comunque a
fattori non dipendenti dal lavoratore. Conseguentemente, in relazione al
cosiddetto scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere
quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ai sensi dell'art. 3 l . n. 604 del 1966, non può
limitarsi - neanche nei casi in cui il risultato della prestazione non è
collegato ad elementi intrinsecamente aleatori - a provare il mancato
raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva
esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui
valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del
fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione
quello usato dal lavoratore. Cass. 2000 n. 14605
Il rendimento lavorativo
inferiore al minimo contrattuale, o d'uso, non integra "ex se"
l'inesatto adempimento che, a norma dell'art. 1218 c.c., si presume, fino a
prova contraria, imputabile a colpa del debitore, dato che, nonostante la
previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato a un
"facere" e non a un risultato e la inadeguatezza della prestazione
resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o comunque a
fattori non dipendenti dal lavoratore. Conseguentemente, in relazione al
cosiddetto scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere
quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ai sensi dell'art. 3
della l. n. 604 del 1966, non può limitarsi - neanche nei casi in cui il
risultato della prestazione non è collegato ad elementi intrinsecamente
aleatori - a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed
eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale
fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento
degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza
richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore.
È illegittimo il licenziamento di
un lavoratore per scarso rendimento ove il datore di lavoro si sia limitato a
provare il mancato raggiungimento del risultato atteso e non abbia dimostrato
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, come fatto complesso
alla cui valutazione deve concorrere l'apprezzamento del grado di diligenza
richiesto dalla prestazione e di quello usato dal lavoratore (nel caso, si
trattava di un malato di mente). Cass. 2000 n. 11001
Per poter essere ricondotto a
un'ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento, lo scarso
rendimento , in quanto forma di inadempimento agli obblighi contrattuali, deve
essere valutato non solo sulla base del mancato raggiungimento del risultato
atteso e oggettivamente esigibile, ma anche e soprattutto alla luce del
comportamento negligente del lavoratore che lo abbia determinato. Cass. 1999 n.
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