mercoledì 6 maggio 2015

Il diritto di precedenza per i lavoratori a termine come è disciplinato dal Dlgs 368 del 2001?

In base al comma 4 quater dell’art. 5  “Il  lavoratore  che,  nell'esecuzione  di  uno  o   più contratti  a  termine  presso  la  stessa  azienda,  abbia   prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi  ha  diritto di  precedenza,  fatte  salve  diverse  disposizioni   di   contratti collettivi stipulati a livello nazionale,  territoriale  o  aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul  piano  nazionale,  nelle  assunzioni   a   tempo   indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi  dodici  mesi  con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”

Quando si esercita il diritto di precedenza?

In base al  comma 4 sexies art. 5 “Il diritto di precedenza  di  cui  ai  commi  4-quater  e 4-quinquies può essere esercitato a  condizione  che  il  lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro  entro rispettivamente sei mesi e tre mesi  dalla  data  di  cessazione  del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di  cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza  di  cui  ai  commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2”.


Nessun commento:

Posta un commento