Il diritto di precedenza per i lavoratori a termine come è disciplinato
dal Dlgs 368 del 2001?
In base al comma 4 quater dell’art. 5 “Il lavoratore
che, nell'esecuzione di uno o più
contratti a termine
presso la stessa
azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza, fatte salve
diverse disposizioni di
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nelle assunzioni
a tempo indeterminato effettuate dal datore di
lavoro entro i successivi dodici mesi
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a
termine”
Quando si esercita il diritto di precedenza?
In base al comma 4 sexies art. 5
“Il diritto di precedenza di
cui ai commi
4-quater e 4-quinquies può essere
esercitato a condizione che
il lavoratore manifesti in tal
senso la propria volontà al datore di lavoro
entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data
di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il
diritto di precedenza di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies
deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1,
comma 2” .
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