Costituisce reato l’omesso
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori?
Con l'art. 3, comma 6, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. il comma 1 bis dell' art. 2 del DL 1983 n. 463 che disciplina l'omesso versamento delle ritenute previdenziali assistenzili è il seguente:
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione .
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate .
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso
PRECEDENTEMENTE
In forza del comma 1 bis DL 1983 n. 463 vecchio testo, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori “e' punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non e'
punibile se provvede
al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell'avvenuto accertamento della violazione”.
In particolare:
In particolare:
In base all’art. 2 commi 1,2, 1 bis e 1 ter del DL 463 del 1983:
2. . Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore
di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le
trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 1969
b. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a
conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal
datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed
assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a
seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di
lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di
lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il
datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della
violazione .
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo
il versamento di cui al comma 1-bisovvero decorso inutilmente il termine ivi
previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente
versate”
Da notare che l’art. 2 della
legge delega n. 67 del 2014 comma 2 lettera c) ha delegato il governo a “
trasformare in illecito
amministrativo il reato
di cui all'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n.
638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando
comunque il principio
per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di
illecito amministrativo, se provvede
al versamento entro
il termine di
tre mesi dalla contestazione o
dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione”.
Sulla operatività della legge delega in assenza di decreti delegati in giurisprudenza:
contra
Cass. pen. Sez. III, 14/04/2015, n. 20547 “Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal
datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto
dall'art. 2, comma 1-bis, dl 463 del 1983 conv. in l. 638 del 1983, non può
ritenersi abrogato per effetto diretto dell'art. 2 comma 2 lett. c. l. 67 del
2014, posto che quest'ultima conferisce al governo una delega, implicante, ai
fini della prevista depenalizzazione della fattispecie di reato, il suo
esercizio mediante emanazione di apposito decreto delegato”.
Cass. 31 luglio 2014 – 17 settembre
2014 n. 38080 “L’omesso versamento delle
ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti costituisce reato (ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis,
d.l. n. 463 del 1983, convertito in l. n. 638 del 1983) anche a seguito della
depenalizzazione, per omessi versamenti fino a diecimila euro annui,
prospettata dall’art. 2, 2° comma, lett. c), l. n. 67 del 2014,
costituendo quest’ultima mera norma di delegazione, non ancora attuata dal
governo con decreto legislativo”
Tribunale di Asti; sentenza
20 giugno 2014 – 27 giugno 2014; Giud. Corato; “L’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non costituisce più reato
(per il caso di importo fino a diecimila euro annui) in forza della previsione
della futura depenalizzazione operata dall’art. 2, 2° comma, lett. c), l.
n. 67 del 2014, in
quanto tale disposizione, ancorché norma di delegazione, va considerata, in
virtù di una interpretazione sistematica che tiene anche conto delle
risultanze di Corte cost. 21 maggio 2014, n. 139, già direttamente produttiva
di effetti giuridici
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