lunedì 25 maggio 2015

Costituisce reato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori?





Con l'art. 3, comma 6, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. il comma 1 bis dell' art. 2 del DL 1983 n. 463 che disciplina l'omesso versamento delle ritenute previdenziali assistenzili è il seguente:

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione .

1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate .

1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso


PRECEDENTEMENTE

In forza del comma 1 bis DL 1983 n. 463 vecchio testo,  l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori “e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino  a  lire due milioni. Il datore di lavoro  non  e'  punibile  se  provvede  al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.


In particolare:


In base all’art. 2 commi 1,2, 1 bis  e 1 ter del DL 463 del 1983:

2. . Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 1969 b. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione .

1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bisovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate”

Da notare che l’art. 2 della legge delega n. 67 del 2014 comma 2 lettera c) ha delegato il governo a “  trasformare  in  illecito  amministrativo  il  reato  di  cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo  di 10.000 euro annui e preservando comunque  il  principio  per  cui  il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede  al  versamento  entro  il  termine  di   tre   mesi   dalla contestazione  o  dalla  notifica  dell'avvenuto  accertamento  della violazione”.

Sulla operatività della legge delega in assenza di decreti delegati in  giurisprudenza:

contra

Cass. pen. Sez. III, 14/04/2015, n. 20547 “Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'art. 2, comma 1-bis, dl 463 del 1983 conv. in l. 638 del 1983, non può ritenersi abrogato per effetto diretto dell'art. 2 comma 2 lett. c. l. 67 del 2014, posto che quest'ultima conferisce al governo una delega, implicante, ai fini della prevista depenalizzazione della fattispecie di reato, il suo esercizio mediante emanazione di apposito decreto delegato”

Cass. 31 luglio 2014 – 17 settembre 2014 n. 38080 “L’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce reato (ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito in l. n. 638 del 1983) anche a seguito della depenalizzazione, per omessi versamenti fino a dieci­mila euro annui, prospettata dall’art. 2, 2° comma, lett. c), l. n. 67 del 2014, costituendo quest’ultima mera norma di dele­gazione, non ancora attuata dal governo con decreto legisla­tivo”

 a favore


Tribunale di Asti; sentenza 20 giugno 2014 – 27 giugno 2014; Giud. Corato; “L’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non costituisce più reato (per il caso di importo fino a dieci­mila euro annui) in forza della previsione della futura depe­nalizzazione operata dall’art. 2, 2° comma, lett. c), l. n. 67 del 2014, in quanto tale disposizione, ancorché norma di de­legazione, va considerata, in virtù di una interpretazione si­stematica che tiene anche conto delle risultanze di Corte cost. 21 maggio 2014, n. 139, già direttamente produttiva di effetti giuridici

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