Come è ripartito l’onere della prova nelle cause di demansionamento?
Le sezioni Unite della Cassazione
del 2009 n. 5454 hanno sancito: “l’art. 2103,
prevede che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere direttivo, possa
conformare il contenuto dell'obbligazione del lavoratore avente ad oggetto la
prestazione lavorativa. Da una parte l'esercizio di tale potere è esso stesso
oggetto di un'obbligazione strumentale a carico del datore di lavoro che è
tenuto a conformare la prestazione lavorativa del lavoratore, il quale ha
diritto a svolgerla, sicché l'omessa assegnazione di mansioni configura ex se
un inadempimento di tale obbligazione in relazione al quale, ove allegato dal
lavoratore, rimasto (illegittimamente) privo di mansioni, a sostegno in ipotesi
di una pretesa risarcitoria, nessun onere probatorio grava su quest'ultimo; con
riferimento proprio all'ipotesi di allegata inattività del lavoratore e quindi
di asserita astensione del datore di lavoro dall'esercizio del potere direttivo
v. Cass., sez. lav., 6 marzo 2006, n. 4766, che ha affermato che grava invece
sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto a tale obbligazione
strumentale conformando la prestazione lavorativa del lavoratore con l'assegnazione
di mansioni. D'altra parte l'effettivo esercizio del potere direttivo si
colloca su un piano diverso che è quello dei poteri privati ascrivibili alla
categoria dei diritti potestativi. Con l'assegnazione delle mansioni è il
contenuto dell'obbligazione di svolgere la prestazione lavorativa che viene
determinato sicchè con un atto unilaterale del datore di lavoro si hanno
effetti giuridici nella sfera del lavoratore il quale, in tal caso, versa in
una situazione di soggezione. Proprio perchè si tratta di un potere privato,
tipico della subordinazione, il legislatore circonda il suo esercizio di
limitazioni e prescrizioni a garanzia del lavoratore e per bilanciare la sua
situazione di soggezione. Sotto più profili l'esercizio di tale potere può appalesarsi
illegittimo: perchè le mansioni cosi come conformate non sono corrispondenti
alla qualifica; o perchè in tal modo si determina una discriminazione; o perchè
c'è un motivo illecito quale quello di indiretto contrasto dell'attività
sindacale del dipendente. In tal caso
il lavoratore può reagire all'esercizio illegittimo di tale potere allegando
circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia di illegittimità.
C'è quindi a suo carico un onere di allegazione, come ritenuto da Cass., sez.
lav., 24 ottobre 2005, n. 20523 con riferimento ad un'ipotesi di insufficiente
allegazione degli elementi di fatto significativi dell'illegittimità
dell'esercizio del potere suddetto mediante l'assegnazione di mansioni non
corrispondenti alla qualifica e di conseguente rigetto della domanda; cfr.
anche Cass. 18 agosto 1997 n. 7641. Il datore di lavoro a sua volta, convenuto
in giudizio in una controversia avente ad oggetto l'assunta illegittimità
dell'esercizio di tale potere direttivo, è tenuto a prendere posizione, in
maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti
affermati dall'attore a fondamento della domanda (art. 416 cpc) e può allegare
altri fatti che, all'opposto, siano indicativi del legittimo esercizio del
potere direttivo. Parimenti l'onere probatorio grava rispettivamente sull'uno e
sull'altro in ordine ai fatti che ciascuno allega. Nella specie la Corte d'appello, confermando
la valutazione del tribunale, ha ritenuto la "carenza di ogni allegazione
quanto alla natura demansionante dei compiti lavorativi afferenti allo
specifico incarico" ed ha aggiunto che "gli oneri di allegazione
prima, e di prova poi, gravavano esclusivamente sulla parte attrice". Quest'ultima
affermazione è corretta in diritto con le precisazioni che si sono sopra fatte,
laddove il quarto motivo consiste esclusivamente - e si esaurisce - nella
trascrizione della massima estratta da Cass. n. 4766 del 2006 cit. che - come
sopra rilevato - riguarda l'ipotesi dell'illegittima astensione del datore di
lavoro dall'esercizio del suddetto potere direttivo con conseguente inattività
del lavoratore rimasto privo di mansioni e che non autorizza a ritenere che,
laddove invece il potere direttivo sia esercitato, il lavoratore che ne denunci
l'illegittimo esercizio non sia tenuto ad allegare ed a provare i fatti
sintomatici del vizio denunciato.
Nessun commento:
Posta un commento