Posso assumere con contratto di apprendistato lavoratori beneficiari
dell’indennità di mobilità o che percepiscono un trattamento di disoccupazione?
In forza del comma 4 dell’art. 47 del Dlgs 81 del 2015: “ai
fini della loro
qualificazione o riqualificazione professionale e'
possibile assumere in
apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori
beneficiari”:
-
di indennità di mobilità
-
di un
trattamento di disoccupazione.
Per tali lavoratori tuttavia non
opera lo speciale regime di recesso previsto per il contratto di apprendistato
ma le ordinarie norme sui licenziamenti individuali.
Per i lavoratori che beneficiano
dell’indennità di mobilità è possibile accedere al regime contributivo previsto
dal comma 9 art. 25 l .
223 del 1991 (“9. Per ciascun lavoratore
iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di
lavoro, e' per i primi diciotto
mesi, quella prevista
per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio
1955, n. 25,
e successive modificazioni) nonché
l’incentivo di cui all'articolo 8, comma
4, della medesima legge (“4. Al datore di
lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e
indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità e' concesso, per ogni
mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un
contributo mensile pari al
cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato
per un numero di mesi superiore a
dodici, e per i lavoratori
di età superiore a cinquanta anni,
per un numero superiore a
ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree
di cui all'articolo
7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti”.)
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