lunedì 5 ottobre 2015

Posso assumere con contratto di apprendistato lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità o che percepiscono un trattamento di disoccupazione?

In forza del comma 4 dell’art. 47 del Dlgs 81 del 2015: “ai  fini   della   loro   qualificazione   o   riqualificazione professionale    e'    possibile    assumere     in     apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i  lavoratori  beneficiari”:
-          di indennità di mobilità
-           di un trattamento di disoccupazione.

Per tali lavoratori tuttavia non opera lo speciale regime di recesso previsto per il contratto di apprendistato ma le ordinarie norme sui licenziamenti individuali.

Per i lavoratori che beneficiano dell’indennità di mobilità è possibile accedere al regime contributivo previsto dal comma 9 art. 25 l. 223 del 1991 (“9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del  datore di lavoro, e' per i primi diciotto  mesi,  quella  prevista  per  gli apprendisti  dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.  25,  e  successive modificazioni) nonché l’incentivo di  cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge (“4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori  iscritti  nella lista di mobilità e' concesso, per ogni mensilità  di  retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per  un numero di mesi superiore  a  dodici,  e  per  i  lavoratori  di  età superiore a cinquanta anni, per un numero  superiore  a  ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le  aree  di  cui  all'articolo  7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti”.)


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