giovedì 29 ottobre 2015

I limiti alla pignorabilità dello stipendio stabiliti dall’art., 545 cpc opera anche nel caso di crediti derivanti dal rapporto di lavoro vantati dal datore di lavoro?

La risposta della prevalente giurisprudenza è negativa.

In particolare:

“L’istituto della compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, che non sussiste allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, come laddove si contrappongano un credito del lavoratore per t.f.r. ed un credito risarcitorio del datore di lavoro derivante da delitto commesso dall’ex dipendente. Tale interpretazione non confligge con gli artt. 3 e 36 Cost., date le peculiarità del credito del datore di lavoro, che derivando da delitto, ben possono giustificare il particolare trattamento di esso.
3.2.- L'orientamento giurisprudenziale appena ricordato non può certamente ritenersi
3.3.- Non sussiste neanche la lamentata violazione dell’art. 36 cost. in relazione all’art. 554 IV comma cpc, dal momento che questa Corte ha statuito che la norma del codice di rito - se è vero che contempera l'interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo (sentenza n. 20 del 1968) - non costituisce una modalità obbligata per realizzare tale contemperamento (ordinanza n. 302 del 1998) e, tanto meno, per realizzarlo nella misura ivi prevista nei confronti di qualsiasi credito.
Consegue da tale rilievo che le segnalate peculiarità del credito del datore di lavoro da delitto nei confronti dell'ex dipendente ben possono giustificare il particolare trattamento di tale credito anche in relazione all’art. 545 IV comma cpc, e cioè ad una norma della quale deve escludersi che costituisca - nel suo specifico contenuto - inderogabile attuazione del precetto di cui all’art. 36 Cost.: sicché la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi, in realtà, sollevata sotto il profilo della insussistenza (da negarsi per quanto si è detto) di sufficienti ragioni a sostegno della disparità di trattamento sancita, in relazione 545 IV comma cpc, in favore del datore di lavoro creditore di somme risarcitorie ex delicto.” Corte cost., 04/07/2006, n. 259

In base al combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 cc e 545 n. 3 c.p.c., le somme, dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto; tale limite non opera quando i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto, sì che la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare e avere e non una compensazione in senso tecnico; in particolare, il limite non vale quando il datore voglia compensare il credito risarcitorio per danni da prestazione lavorativa non diligente col credito retributivo vantato dal prestatore, tuttavia, essa torna ad operare, anche in caso di compensazione atecnica, qualora esista una clausola del contratto collettivo che lo preveda, salvo diversi accordi contenuti nel contratto individuale (in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema corte ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito, che non aveva dato adeguato conto dell'applicabilità o meno alla fattispecie concreta dell'art. 64 del contratto collettivo per le aziende di credito che escludeva la compensazione atecnica illimitata). Cass. civ. Sez. lavoro, 20/06/2003, n. 9904


“Ai fini della compensazione dei crediti di lavoro, in base al combinato disposto dagli artt. 1246 n. 3 cc e 545 n. 3 c.p.c., le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto; tale limite non opera quando i contrapposti crediti derivino da un unico rapporto, per cui la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare ed avere e non una compensazione in senso tecnico, facendosi rientrare in tale categoria anche l'ipotesi di compensazione tra il credito risarcitorio del datore di lavoro per i danni da prestazione lavorativa non diligente, col credito retributivo vantato dal prestatore, salva la diversa previsione della contrattazione collettiva”. Trib. Ragusa Sez. lavoro, 30/04/2014

“Nell'ipotesi in cui i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, la valutazione delle reciproche pretese comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare o avere, che sfugge sia alle regole della compensazione strictu sensu, sia alle limitazioni ex 545 IV comma cpc, richiamato dall’art. 1246 n. 3 cc, le quali presuppongono consolidate posizioni di debiti e crediti tra due soggetti, e non anche mere poste finanziarie attive e passive in itinere, che si accumulano nella serie delle relazioni intercorrenti tra le parti, con elisione automatica dei relativi crediti fino alla reciproca concorrenza”. T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 15/10/2013, n. 1176


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