I limiti alla pignorabilità dello stipendio stabiliti dall’art., 545
cpc opera anche nel caso di crediti derivanti dal rapporto di lavoro vantati
dal datore di lavoro?
La risposta della prevalente giurisprudenza è negativa.
In particolare:
“L’istituto della compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui
si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, che non sussiste allorché i
rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, come laddove
si contrappongano un credito del lavoratore per t.f.r. ed un credito
risarcitorio del datore di lavoro derivante da delitto commesso dall’ex
dipendente. Tale interpretazione non confligge con gli artt. 3 e 36 Cost., date
le peculiarità del credito del datore di lavoro, che derivando da delitto, ben
possono giustificare il particolare trattamento di esso.
3.2.- L'orientamento giurisprudenziale appena ricordato non può
certamente ritenersi
3.3.- Non sussiste neanche la lamentata violazione dell’art. 36 cost.
in relazione all’art. 554 IV comma cpc, dal momento che questa Corte ha
statuito che la norma del codice di rito - se è vero che contempera l'interesse
del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non
veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo (sentenza n. 20
del 1968) - non costituisce una modalità obbligata per realizzare tale contemperamento
(ordinanza n. 302 del 1998) e, tanto meno, per realizzarlo nella misura ivi
prevista nei confronti di qualsiasi credito.
Consegue da tale rilievo che le segnalate peculiarità del credito del
datore di lavoro da delitto nei confronti dell'ex dipendente ben possono
giustificare il particolare trattamento di tale credito anche in relazione all’art.
545 IV comma cpc, e cioè ad una norma della quale deve escludersi che
costituisca - nel suo specifico contenuto - inderogabile attuazione del
precetto di cui all’art. 36 Cost.: sicché la questione di legittimità
costituzionale deve ritenersi, in realtà, sollevata sotto il profilo della
insussistenza (da negarsi per quanto si è detto) di sufficienti ragioni a
sostegno della disparità di trattamento sancita, in relazione 545 IV comma
cpc, in favore del datore di lavoro creditore di somme risarcitorie ex delicto.”
Corte cost., 04/07/2006, n. 259
“In base al combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 cc e 545
n. 3 c.p.c., le somme, dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono
pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto; tale limite non
opera quando i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto, sì
che la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento
contabile di dare e avere e non una compensazione in senso tecnico; in
particolare, il limite non vale quando il datore voglia compensare il credito
risarcitorio per danni da prestazione lavorativa non diligente col credito
retributivo vantato dal prestatore, tuttavia, essa torna ad operare, anche in
caso di compensazione atecnica, qualora esista una clausola del
contratto collettivo che lo preveda, salvo diversi accordi contenuti nel
contratto individuale (in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema corte ha cassato
per difetto di motivazione la sentenza di merito, che non aveva dato adeguato
conto dell'applicabilità o meno alla fattispecie concreta dell'art. 64 del
contratto collettivo per le aziende di credito che escludeva la compensazione atecnica
illimitata). Cass. civ. Sez. lavoro, 20/06/2003, n. 9904
“Ai fini della compensazione dei crediti di lavoro, in base al
combinato disposto dagli artt. 1246 n. 3 cc e 545 n. 3 c.p.c., le somme
dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili
nella limitata misura di un quinto; tale limite non opera quando i contrapposti
crediti derivino da un unico rapporto, per cui la valutazione delle singole
pretese comporti solo un accertamento contabile di dare ed avere e non una compensazione in
senso tecnico, facendosi rientrare in tale categoria anche l'ipotesi di compensazione
tra il credito risarcitorio del datore di lavoro per i danni da prestazione
lavorativa non diligente, col credito retributivo vantato dal prestatore, salva
la diversa previsione della contrattazione collettiva”. Trib. Ragusa Sez.
lavoro, 30/04/2014
“Nell'ipotesi in cui i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da
un unico rapporto, la valutazione delle reciproche pretese comporta soltanto un
semplice accertamento contabile di dare o avere, che sfugge sia alle regole
della compensazione strictu sensu, sia alle limitazioni ex 545
IV comma cpc, richiamato dall’art. 1246 n. 3 cc, le quali presuppongono
consolidate posizioni di debiti e crediti tra due soggetti, e non anche mere
poste finanziarie attive e passive in itinere, che si accumulano nella serie
delle relazioni intercorrenti tra le parti, con elisione automatica dei relativi
crediti fino alla reciproca concorrenza”. T.A.R. Veneto Venezia Sez. I,
15/10/2013, n. 1176
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