venerdì 16 ottobre 2015





In caso di licenziamento con preavviso da quanto decorre il termine per impugnarlo?


“In caso di recesso, con atto scritto, del datore di lavoro dal rapporto, con fissazione del termine finale di preavviso al giorno in cui il lavoratore raggiungerà l'età pensionabile, si è in presenza di un licenziamento, soggetto - come tale - quanto all'impugnativa, al termine di decadenza di cui all'art. 6 l. 15 luglio 1966 n. 604 (sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione)”. Cass. civ. Sez. lavoro, 03/10/1991, n. 10303


“Il preavviso non assume una specifica autonomia rispetto all'atto di recesso in quanto si configura come comunicazione di una decisione di recesso già presa, ma differita nell'esecuzione, di un certo periodo di tempo che è appunto quello del preavviso. Ne consegue che la valutazione dell'osservanza della forma scritta, imposta dalla legge sotto pena di inefficacia del licenziamento va compiuta con riguardo alla comunicazione suddetta, dalla cui ricezione decorre poi il termine di decadenza di cui all'art. 6 l. 15 luglio 1966 n. 604, per l'impugnazione del licenziamento stesso, non rilevando in contrario la circostanza che, essendo stato questo intimato con preavviso, l'estinzione del rapporto si verifichi effettivamente soltanto alla scadenza del periodo corrispondente alla durata del medesimo”; Cass. sez. lav. 24 agosto 1991, n. 9116, 

Nessun commento:

Posta un commento