Quando il datore con
più di 15 dipendenti può procedere al licenziamento ad nutum?
In base all’art. 4 comma secondo
della legge 108 del 1990 “le
disposizioni di cui all'art. 18 della legge 300 del 1970, come modificato dall'art.
1 della presente legge, e dell'art. 2 non si applicano nei confronti
dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti
pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto
di lavoro ai sensi dell'art. 6 del DL 1981 n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1982 n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'art.
3 della presente legge e dell'art. 9
l. 1966 n. 604”
Come è regolamentato il
diritto d’opzione?
In base all’art.6 DL 791 del 1981 “Gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni
sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano
raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli
ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al
perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità
contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di
età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una
pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od
esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere
comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia .
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente
decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti
per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione
al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica
anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi
successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la
comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in
cui i predetti requisiti vengono maturati .
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi
precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della
l. 1966 del 604, in
deroga all'articolo 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi
precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la
cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di
anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene in ogni caso, senza
obblighi di preavviso per alcuna delle parti.
NB
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