martedì 27 ottobre 2015

Quando il datore con più di 15 dipendenti può procedere al licenziamento ad nutum?

In base all’art. 4 comma secondo della legge 108 del 1990 “le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della presente legge, e dell'art. 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del DL 1981 n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 1982 n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 3 della presente legge e dell'art. 9  l. 1966 n. 604”


Come è regolamentato il diritto d’opzione?


In base all’art.6 DL 791 del 1981 “Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia .
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati .
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della l. 1966 del 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.

NB

La Corte costituzionale, con sentenza 3-8 maggio 1990, n. 226 (Gazz. Uff. 16 maggio 1990, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 6, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri.

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988, n. 156 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1988, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato 1) l'illegittimità dell'art.6, terzo comma, ultima proposizione, del DL 1981 n. 791; 2) l'illegittimità dell'art. 6, secondo comma, stesso decreto, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo.


La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988, n. 156 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1988, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato 1) l'illegittimità dell'art.6, terzo comma, ultima proposizione, del Dl 1981 n. 791; 2) l'illegittimità dell'art. 6, secondo comma, stesso decreto, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

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